Il quesito
Risposta di: Maria Cristina Dalbosco

La risposta è negativa: una modifica statutaria che riguardi unicamente la denominazione dell’a.s.d. non richiede l’onere di ripresentare il Modello EAS.
Ricordiamo infatti che il Mod. EAS va ripresentato se:
- vi sia stata la perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria: e in questo caso l’invio va fatto entro sessanta giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”, ovvero
- siano intervenute variazioni nei dati precedentemente comunicati.
Tuttavia la normativa prevede alcuni casi di esonero dall’onere della ri-presentazione: questi riguardano modifiche nell’ammontare di entrate e uscite legate a sponsorizzazioni, contributi, erogazioni, costi pubblicitari, oltre che nel numero degli associati all’ente (se ne veda l’elenco completo qui: Modello EAS: chi deve presentarlo entro il 31 marzo).
Inoltre – ed è quanto interessa il nostro gentile lettore – l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 6 dicembre 2010, n. 125/E, ha individuato un secondo gruppo di situazioni esonerate dall’onere di presentazione di un nuovo Mod. EAS, vale a dire:
a) variazione dei dati relativi all’ente, cioè dati anagrafici dell’ente non commerciale (Sede, P. IVA etc.), e
b) variazioni dei dati relativi al Rappresentante legale, cioè variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente.
Si tratta di una semplificazione basata sul principio di “evitare inutili duplicazione dei medesimi dati e notizie” già in possesso dell’Amministrazione, e presuppone che dette variazioni siano già state comunicate all’A.d.E. tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA): comunicazione che – a quanto risulta dal testo del quesito – è già stata correttamente effettuata, e pertanto non vi è necessità di ulteriori adempimenti.