Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

La l.r. 20 giugno 2002 n. 15 (Testo unico in materia di sport del Consiglio Regionale del Lazio) prevede al CAPO III – DISCIPLINA RELATIVA AD IMPIANTI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
Art. 34 (Impianti e palestre per l’esercizio delle attività motorie e sportive) –
1. L’apertura e la gestione di impianti e di palestre per l’esercizio delle attività motorie e sportive sono subordinate alla preventiva comunicazione rivolta al comune territorialmente competente; nella comunicazione il soggetto interessato attesta il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 2 per l’esercizio della relativa attività.
Si ritiene pertanto che la richiesta del Comune in questione sia pienamente fondata, e che l’associazione debba provvedere alla presentazione di “SCIA per inizio attività di palestre e sale ginniche” presso lo sportello SUAP competente, attraverso le modalità telematiche offerte dal servizio “impresa in un giorno” (possibile previa registrazione dell’utente).
L’obbligo sussiste anche nei confronti di una a.s.d. che non esercita l’attività di promozione sportiva nei confronti del pubblico indistinto ma esclusivamente nei confronti di soggetti qualificati, come associati e/o tesserati.
A tal fine i locali adibiti all’esercizio dell’attività devono rispettare i requisiti tecnici e oggettivi richiesti, certificandoli in allegato alla SCIA, e i responsabili tecnici/istruttori devono rispettare i requisiti soggettivi richiesti, anche questi mediante certificazioni da allegare alla SCIA.
A ciò si aggiungerebbe anche il rispetto delle normative in materia di prevenzione incendi (presso le autorità competenti, VV.FF.), applicabili in funzione della natura e della dimensione delle superfici dei locali adibiti all’attività sportiva.
La “SCIA per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”, ai sensi del d.p.r. n. 151 del 2011, è infatti prevista per “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico“.
A nulla rileva quanto descritto nel quesito a proposito di iscrizione al CONI, di servizi esclusivamente rivolti agli “iscritti” e del numero complessivo degli associati.
Per ulteriori informazioni in materia si rinvia il lettore al seguente quesito già pubblicato sulle pagine di Fiscosport: Presentazione SCIA al Comune competente, in Newsletter n. 2/2017.
- SCIA per inizio attività di palestre e sale ginniche
- R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
- Reg. Esec. R.D. 6/05/1940 n. 635 Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
- L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- L.R. 4 dicembre 2006 n. 33 Norme per lo sviluppo dello sport per tutti
- SCIA per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
- D.Lgs. 6.9.2011 n.159
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
- D.P.R. 01/08/2011, n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.