Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI

Per quanto richiede la gentile lettrice si premette innanzitutto che:
– sul disconoscimento dell’effettività del rapporto associativo – mancanza di democraticità – ed al fine di ben comprendere i rilievi mossi dall’Amministrazione Finanziaria (omessa convocazione dei soci, mancata o irregolare stesura dei verbali, cariche sociali circoscritte all’ambito familiare ecc), sarebbe utile prendere visione del pvc;
– forme pubblicitarie, tramite ad esempio siti web dedicati o facebook, portano spesso a considerare l’ente organizzato e gestito in base a criteri di natura prettamente commerciale;
– l’AdE, tramite elementi di prova presuntivi inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale, può ritenere, nel corso del controllo, di attribuire d’ufficio, al soggetto verificato, un numero di partita Iva, fattispecie che deve risultare da pv giornaliero nonché da finale processo verbale di constatazione;
– pur fatta salva la possibilità di contestazione dei rilievi mossi, lo scrivente ritiene che il contribuente, titolare di partita Iva, assegnata d’ufficio dal 19/12/2018, era, già da quella data, soggetto agli obblighi tributari e contabili previsti dalla normativa vigente in termine di reddito d’impresa.
Inoltre, da quanto emerge dal quesito, si ritiene doveroso precisare quanto segue:
Sulla violazione dell’obbligo di utilizzo denaro contanti
L’art 19 del D.Lgs 158/2015, pubblicato in G.U. il 24 settembre 2015, prevede, con decorrenza 1° gennaio 2016 (comma 133 dell’art 1 della Legge 208/2015), che il mancato rispetto dell’obbligo di effettuare movimentazioni finanziarie in contanti di importo superiore ad € 1.000,00 non è più motivo di decadenza dal regime di favore di cui alla L. 398/91 ma comporta esclusivamnete l’applicazione della sanzione amministrativa, ex art 11 D.Lgs 471/97, da 250,00 a 2.000,00 euro.
Si evidenzia che, ove la contestazione riguardi anni pregressi, antecedenti al 2016 non ancora prescritti, stante la riformulazione della norma sanzionatoria in tema di tracciabilità in senso più favorevole al contribuente, dovrebbe essere possibile applicare il principio del favor rei per cui “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo” – Principio di legalità – art 3, comma 3, Dlgs 472/97.
Inoltre, considerato quanto previsto dal punto 7.7 – Tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti – di cui alla CM 18/E del 1° agosto 2018, anche al fine di evitare contestazioni per il mancato rispetto dell’attuale normativa antiriciclaggio, sarà sempre bene essere in grado di abbinare, per ogni somma percepita in contanti, i versamenti cumulativi e periodici effettuati sul conto corrente dell’associazione o i vari pagamenti eseguiti. Pertanto, anche per importi “sotto soglia”, si consiglia di avvalersi sempre di strumenti tracciabili.
Sulla mancata presentazione del modello EAS
Fatto salvo quanto previsto dalla CM 18/E del 1° agosto 2018 in caso di presentazione del modello oltre i termini ordinari, nonché oltre il termine per beneficiare della c.d. remissione in bonis, la mancata trasmissione comporta l’impossibilità di godere dei benefici fiscali di cui all’art 148 del T.U.I.R., agevolazioni che restano precluse quando l’adempimento avviene dopo la constatazione della violazione o successivamente all’inizio delle attività accertative di cui l’ente abbia conoscenza.
Probabilmente nel caso di cui ci si occupa i verificatori hanno ricondotto tutte le somme incassate in ambito commerciale, con conseguente perdita della qualifica di ente non commerciale (art. 149 del T.U.I.R.) e relativa decadenza dal regime forfettario ex Legge 398/91.
Conclusioni
Da quanto scrive la lettrice l’associazione non si è certamente giovata della facoltà, ex art 1 DL 119/2018, di definizione agevolata del pvc. Considerata la particolarità delle problematiche emerse si consiglia di avvalersi dell’apporto di un professionista specializzato affinché lo stesso possa già valutare eventuali iniziative (istanza di adesione, reclamo mediazione, ricorso ecc.) propedeutiche alla futura emissione del relativo avviso di accertamento.