Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
Una breve ma importante puntualizzazione in premessa: per le associazioni e società sportive dilettantistiche il rapporto con una Federazione sportiva nazionale non consiste in una semplice “iscrizione”, ma in una affiliazione.
Attraverso l’affiliazione l’ente sportivo:
- entra a far parte dell’ordinamento sportivo della Federazione;
- ottiene il codice di affiliazione federale;
- acquisisce il diritto di tesserare atleti, tecnici e dirigenti;
- può partecipare alle attività sportive organizzate dall’organismo affiliante.
L’affiliazione ha normalmente durata annuale e deve essere rinnovata periodicamente secondo le procedure previste dalla Federazione.
La qualifica di ente sportivo dilettantistico non deriva tuttavia dalla sola affiliazione federale, essendo imprescindibile – oggi – l’iscrizione al RASD (fino alla riforma l’iscrizione al registro CONI). È infatti il Registro, istituito presso il Dipartimento per lo Sport, a costituire l’unico strumento di certificazione della natura sportiva dilettantistica di asd e ssd.
Il meccanismo ordinario prevede che:
- l’associazione o società sportiva si affili alla Federazione o all’Ente di promozione sportiva;
- l’organismo affiliante trasmetta i dati dell’ente al RASD;
- il Registro iscriva l’ente e attribuisca il numero di iscrizione.
Solo a seguito di questa iscrizione l’ente è formalmente riconosciuto come associazione o società sportiva dilettantistica ai fini dell’ordinamento sportivo e delle agevolazioni previste dalla normativa.
Ricordiamo per completezza di informazione – ma esula dal caso qui in esame – che è prevista anche una procedura per il riconoscimento, da parte del Dipartimento per lo Sport, della natura sportiva delle attività al di fuori dei circuiti degli organismi sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip.
Affiliato e non iscritto al RASD?
Nella pratica può accadere che una associazione risulti affiliata alla Federazione ma non compaia nel RASD. Le cause possono essere diverse.
Una prima ipotesi riguarda il mancato perfezionamento dell’affiliazione. Se la procedura federale non è stata completata – ad esempio per documentazione incompleta o per irregolarità statutarie – la trasmissione dei dati al Registro potrebbe non essere avvenuta.
Un secondo caso può verificarsi quando i dati siano stati inseriti nella piattaforma federale ma non risultino ancora validati o correttamente trasmessi al Registro.
Infine, l’assenza dal RASD può dipendere dalla mancata conferma annuale dell’affiliazione o dalla cessazione del rapporto con la Federazione. In tali casi l’ente viene cancellato dal Registro.
Le conseguenze dell’assenza nel RASD
Come già precisato sopra, la sola affiliazione federale non è sufficiente per qualificare un ente come associazione sportiva dilettantistica, con conseguenze importantissime. Il sodalizio, infatti, se non risulta iscritto nel RASD:
- non può giovarsi delle agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico;
- non può inquadrare i propri collaboratori come lavoratori sportivi.
La verifica dell’iscrizione al RASD
Quindi, nel caso proposto, in teoria l’iter avrebbe dovuto essere il seguente:
- L’associazione sportiva si affilia alla Federazione sportiva competente.
- L’organismo affiliante trasmette al RASD la domanda di iscrizione dell’ente, con i dati e la documentazione richiesti.
- All’esito positivo dell’istruttoria del Dipartimento per lo Sport, l’associazione risulta iscritta nel Registro, che certifica la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta.
Cosa può fare l’associazione che ci ha scritto?
Per prima cosa verificare la propria posizione nel Registro, per avere la certezza della “non presenza” nello stesso. La consultazione è possibile attraverso il portale del RASD, a questo link: https://registro.sportesalute.eu/#/registro.
Una prima verifica veloce è possibile nella “Sezione pubblica”, inserendo filtri come il codice fiscale dell’ente, il codice di affiliazione o la denominazione dell’ente. La presenza della scheda nel Registro, con indicazione dell’organismo affiliante e del numero di iscrizione, costituisce la conferma della regolare iscrizione.
Accedendo poi come legale rappresentante nell’Area Riservata (serve nome utente e password creati in fase di registrazione) può essere controllato lo stato della pratica, si può scaricare il certificato di iscrizione dell’anno in corso e dell’anno precedente, e verificare i dati inseriti (consigli direttivi, attività). È opportuno, qui, controllare anche la sezione “Attività” per verificare la presenza delle attività sportive, didattiche e formative.

