Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

L’obbligo del versamento di contributi all’INPS per i lavoratori sportivi inquadrati con rapporto di co.co.co. ai sensi della normativa di riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) scatta al superamento di euro 5.000,00 di compenso annuo ricevuto dallo stesso collaboratore da tutti gli Enti sportivi dilettantistici presso i quali collabora, calcolato in base al c.d. “regime di cassa allargato” (incassi percepiti fino al 12 gennaio dell’anno successivo).
L’Associazione al momento del pagamento del compenso deve acquisire dal collaboratore sportivo l’autocertificazione in merito all’eventuale superamento della franchigia di esenzione Inps.
Per tali rapporti, fino al 31 dicembre 2027, è prevista una ulteriore agevolazione costituita dalla riduzione al 50% della base imponibile su cui calcolare i contributi. Ad esempio, quindi, per un co.co.co. sportivo che dovesse percepire euro 1.200 oltre i 5.000 euro, la contribuzione INPS va calcolata sul 50% di euro 1.200 e quindi su euro 600. Tale riduzione della base imponibile è prevista per i compensi percepiti fino al 31 dicembre 2027.
Per quanto concerne invece l’IRPEF, i compensi di lavoro sportivo con rapporto di co.co.co., sempre ai sensi della normativa di riforma dello sport, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo dei compensi di euro 15.000.
Se l’ammontare dei compensi percepiti supera il limite di euro 15.000, la parte eccedente concorre interamente a formare il reddito del percipiente da assoggettare a tassazione IRPEF. Ai fini IRPEF, dunque, diversamente dai contributi INPS, non è prevista alcuna riduzione della base imponibile oltre lo scavalcamento della soglia di euro 15.000.
In merito alla tenuta del LUL (libro unico del lavoro) si specifica che questo deve essere sempre tenuto da ciascun Ente sportivo dilettantistico / datore di lavoro per ogni mensilità corrisposta al proprio lavoratore (co.co.co. sportivo e/o amministrativo-gestionale, ai sensi del citato D.lgs. 36/2021) a prescindere dall’importo del compenso corrisposto e dalla soglia di scavalcamento (sia ai fini INPS che IRPEF).
Laddove il compenso superi invece la soglia di euro 15.000 occorre emettere il prospetto (cedolino) paga, che è un documento diverso dal LUL. In tal caso lo scavalcamento deve tener conto di tutti i compensi percepiti dal collaboratore come co.co.co. ai sensi della normativa di riforma dello sport, presso tutti i propri datori di lavoro enti sportivi dilettantistici.
La normativa di riferimento è contenuta nel comma 4 dell’art.28 del D.lgs. 36/2021 che testualmente afferma: “Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro … può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. ”
Allo stato attuale il RAS non consente l’elaborazione e quindi la tenuta del LUL e ciò rappresenta al momento un valido e sostanziale elemento di difesa a fronte del mancato adempimento da parte delle ASD/SSD interessate.
Per quanto attiene al prospetto (cedolino) paga, rammentiamo che oltre la soglia (15.000 euro) oltre cui scatta l’obbligo dello stesso, non è possibile per le ASD/SSD ricorrere all’utilizzo del RAS e gioco forza le stesse ASD/SSD dovranno rivolgersi a uno studio professionale competente, a cui verrà demandata, oltre alla tenuta del predetto LUL, anche l’emissione del cedolino da consegnare al proprio collaboratore.