Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Nel caso in cui fossimo davvero in presenza di una operazione straordinaria di trasformazione eterogenea da a.s.d. in s.s.d. (sul quale tema si rimanda l’utente alla lettura dei numerosi contributi presenti su Fiscosport, come la Newsletter monotematica n. 5/2014), si ritiene si debba osservare quanto di seguito descritto.
L’eventuale opzione per l’applicazione del “regime forfetario ex L. 398/1991”, già perfezionata dall’a.s.d., non deve essere ripetuta dalla s.s.d. in quanto la trasformazione comporta la continuità nei rapporti giuridici.
Tra gli adempimenti di natura fiscale conseguenti alla trasformazione, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante apposito modello, la modifica della denominazione, della natura giuridica e del rappresentante legale. In virtù di ciò, si ritiene che la presentazione del “modello EAS” non debba essere ripetuta al fine di evitare inutili duplicazioni di informazioni già acquisite dall’Amministrazione Finanziaria (Risoluzione Agenzia delle Entrate 125/2010).