Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI

Dal punto di vista fiscale l’operazione descritta darà luogo a una importazione per cui, indipendentemente dalla qualifica del compratore (soggetto passivo o privato), l’IVA, insieme a eventuali dazi, verrà pagata in dogana all’atto dell’introduzione dei beni nel territorio italiano.
Secondo il c. 4, art. 148 del T.U.I.R. e il c. 5, lett a), art 4. del d.p.r. 633/72, la cessione “di beni nuovi prodotti per la vendita” è un’attività commerciale. Pertanto l’a.s.d., nel caso in cui non si avvalga delle agevolazioni previste dalla L. 398/91 in tema di certificazione, dovrà emettere ricevuta fiscale, scontrino o fattura.
Nel caso in cui il sodalizio di cui al quesito, titolare di partita IVA, non si avvalga dei benefici del predetto regime di favore, il documento rilevante al fine di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, con conseguente annotazione nel registro acquisti, sarà costituito dalla bolletta doganale, il cd “DAU” (Documento Amministrativo Unico).
Ai fini reddituali, indipendentemente dal regime adottato, il giustificativo di spesa sarà invece la fattura emessa dal fornitore pakistano, documento il cui importo, espresso in valuta estera, dovrà essere convertito in euro tenendo conto del cambio al momento di effettuazione dell’operazione (consegna dei beni), giorno che difficilmente coinciderà con la data di emissione della fattura extra Ue, né tanto meno con quella riportata sulla bolletta doganale.
Si evidenzia che l’operazione, come chiarito dal protocollo d’intesa del 2015 tra la DRE del Friuli Venezia Giulia e il Coni Regionale, potrebbe considerarsi non commerciale solo qualora i beni fossero acquistati su espressa e documentata richiesta dei propri associati che, successivamente, rimborserebbero il sodalizio per l’esatto costo sostenuto (assenza di ricarico). In tal caso l’associazione agirebbe con le modalità di un Gruppo di Acquisto Solidale (GAS), fattispecie, regolamentata dai commi 266 e 267 dell’art 1 della L. 244/2007, per cui deve essere tuttavia prevista un’esplicita clausola statutaria o, quantomeno, al fine di superare una presunzione di cessione rilevabile in sede di controllo, una specifica delibera adottata dal Consiglio Direttivo dell’ente.
Dal punto di vista amministrativo l’associazione sarà esclusivamente tenuta alla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) nonché, esercitando, seppur marginalmente, un’attività economica, all’iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) presso la Camera di Commercio territorialmente competente.