Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

No. Il “Decreto Correttivo bis” (d.lgs. 120/2023) prevede l’esclusione ai fini INAIL dei rapporti di lavoro sportivo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, a cui si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria legata al tesseramento sportivo.
Ciò viene disposto dall’art. 1, co. 27, d.lgs. 120/2023, secondo cui all’art. 34, d.lgs. 36/2021, il co. 3 viene sostituito dal seguente comma: «Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.»
L’esclusione dagli obblighi INAIL non opera per le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale che, pur beneficiando delle medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva previste per i lavoratori sportivi, non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo previste dall’art. 25, d.lgs. 36/2021.