Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI

Per effetto dell’articolo 1 d.p.r. 442/97 “L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività”.
Con la circolare 18/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, al verificarsi dei presupposti normativi per essere ammessi al regime di favore ex L 398/91, i sodalizi devono:
- tenere il registro Iva minori ex DM 11.02.1997;
- liquidare e versare trimestralmente l’Iva in maniera forfetizzata (50%);
- protocollare le fatture ricevute;
- presentare mod Unico (SC/ENC) tramite cui calcolare l’imponibile in misura pari al 3% dei ricavi commerciali.
Trattasi di concrete modalità operative attraverso cui il contribuente opta per l’applicazione della L. 398/91, esercizio vincolante per 5 anni.
In presenza dei sopra accennati fatti concludenti il mancato/non corretto rispetto dei seguenti adempimenti formali:
- preventiva comunicazione all’ufficio SIAE territorialmente competente;
- opzione al quadro VO allegato al primo modello dei redditi presentato;
non significa la decadenza dal regime di favore ma esclusivamente l’irrogazione, per ciascuna delle violazioni commesse, di una sanzione pari ad € 250,00.
Dal quesito pare che la s.s.d., presumibilmente nel primo anno di attività, nel seguente ordine, abbia:
- versato in modo ordinario l’Iva periodica (Iva debito – Iva credito = Iva da pagare);
- presentato la dichiarazione annuale Iva;
- presentato il Mod Unico SC avvalendosi del regime forfettario ex L. 398/1991.
Premesso che la questione è particolarmente spinosa, ove non siano stati disattesi i doveri fiscali riepilogati ai nn. da 1 a 4, vista anche la successiva determinazione forfettaria delle imposte (Ires/Irap) dovute, pur nella consapevolezza di una contraria interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria alla luce di alcuni documenti di prassi dalla stessa emanati negli anni passati (in ultimo risposta a interpello n 378/2021) riferiti al regime forfettario ex L. 190/2014, il sodalizio potrebbe decidere di continuare ad avvalersi dei benefici di cui alla l. 398/91.
Da valutare eventuali ravvedimenti causa versamenti inferiori o, al contrario, il recupero delle somme pagate in eccesso.
Infine, si rileva che la discrasia tra le modalità di determinazione dell’IVA (regime ordinario) e delle imposte dirette (regime forfetario) potrebbe comportare una verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.