Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI
In premessa ricordiamo che Stripe è una piattaforma di pagamento online che consente di incassare somme tramite carte e strumenti digitali, applicando delle commissioni (fee) sugli importi riscossi
L’associazione di cui al quesito non svolge attività commerciale ed è pertanto titolare di solo codice fiscale. A seguito della ricezione dall’impresa estera (Stripe) della fattura relativa alle commissioni calcolate su servizi finanziari, il contribuente deve:
1) rilasciare una ricevuta, non fiscale, con indicazione dei dati dell’erogatore, della causale d’incasso (quota associativa o liberalità) e dell’importo ricevuto al lordo delle commissioni applicate;
2) emettere, a esclusivo uso interno, un documento riportante l’ammontare delle commissioni del cui importo occorrerà tenere conto in sede di redazione del rendiconto.
Al contrario, qualora il contribuente sia soggetto passivo d’imposta, l’operazione rientra nell’ambito delle operazioni esenti ex articolo 10, comma 1, del DPR 633/72 per cui, sempre a fronte di una fattura passiva, è prevista l’emissione di una autofattura elettronica da inviare al sistema di interscambio entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento estero, “Tipo documento” TD17 – “Natura” N4.

