Già in passato l'Agenzia delle Entrate si era pronunciata in tema di ritenute su premi e compensi corrisposti ai non residenti. In quella occasione, la R.M. 142 del 1/10/ 2001, aveva chiarito che, ai fini dell'applicazione della franchigia di euro 7.500,00 prevista dall'articolo 25 della legge 133/1999 sui premi e compensi agli sportivi dilettantistici, la norma non opera alcuna distinzione circa la condizione di soggetto fiscalmente residente o non residente del percettore.
Dopo oltre un decennio, la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso è stata chiamata a rispondere ad analogo interpello posto dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), finalizzato a ottenere il parere dell'Agenzia sull'interpretazione della disciplina in tema di ritenute alla fonte sui premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche corrisposti a soggetti non residenti.
Il dubbio interpretativo della Federazione traeva origine dal coordinamento tra l'articolo 5 del d.l. n. 417/1991 e gli articoli 25, 28 e 30 del d.p.r. 600/1973, in quanto la FISE (così come l'ASSI, ex UNIRE) è destinataria di una disciplina specifica rinvenibile nel combinato disposto di tali norme.
In particolare l'articolo 5 del d.l. 417/91, in deroga a quanto disposto dal d.p.r. 600/1973, prevede che la FISE deve operare, all'atto del pagamento dei premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, una ritenuta alla fonte nella misura stabilita dall'art. 28, 2° comma d.p.r. 600/1973, ovvero del 4%, che viene operata a titolo d'acconto nei confronti di persone giuridiche o imprese commerciali, e a titolo d'imposta nei confronti degli altri soggetti. Poiché la norma non effettua alcuna distinzione circa la condizione di soggetto fiscalmente residente o non residente, in sede di interpello la Federazione ha avanzato la tesi dell'applicabilità della legge ai premi corrisposti ai non residenti in luogo dell'articolo 25 d.p.r. 600/1973 che prevede la ritenuta con l'aliquota del 30%.
Al riguardo, la Direzione Centrale, con risposta all'interpello n.954-265/2015 del 15 maggio 2015, ha ritenuto che “il citato 5 del decreto legge 417/1991 abbia carattere di norma speciale e pertanto prevalga rispetto alle altre disposizioni previste in materia di ritenute alla fonte di cuiagli articoli 23 e seguentidel d.p.r.600 del 1973”. La risposta della Direzione evidenzia, altresì, che il medesimo articolo 5 non opera alcuna discriminazione in relazione alla residenza fiscale del percettore, concludendo per l'applicabilità della ritenuta del 4% all'atto della erogazione dei premi nei confronti dei soggetti fiscalmente non residenti in Italia.
L'ultimo nodo da sciogliere resta quello relativo alla modalità di versamento delle ritenute in parola: attualmente i codici tributo in uso sono il 1051 titolato “Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'UNIRE e premi corrisposti dalla FISE”, utilizzato per versare le ritenute a titolo d'acconto con il modello F24, e il conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato-Roma, utilizzato per i versamenti a titolo d'imposta e su cui affluisce la quasi totalità delle ritenute sui premi; sarebbe pertanto auspicabile un ultimo intervento in direzione della semplificazione da parte dell'Agenzia, che mandi “in pensione” la modalità di versamento mediante conto corrente postale, dando la possibilità di versare tutti i premi in parola, compresi quelli corrisposti ai non residenti, mediante il solo modello F24 con il codice tributo 1051.
Nella risposta all'interpello la Direzione Centrale rammenta infine che, qualora lo sportivo voglia richiedere il più favorevole trattamento previsto dagli accordi bilaterali in tema di doppia imposizione, avrà l'onere di rilasciare al sostituto d'imposta l'attestazione in lingua originale dell'autorità fiscale estera, attestante l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla Convenzione.