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Home Notizie in Pillole SINTESI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2007 RIGUARDANTI GLI ENTI NON...
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SINTESI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2007 RIGUARDANTI GLI ENTI NON COMMERCIALI SPORTIVI E ATTIVITA’ COLLATERALI a cura del Rag. Vincenzo D’Andò, Consulente Provinciale Fiscosport Palermo

D'Andò Vicenzo
Consulente
4 Gennaio 2007
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    Molte sono le novità della Finanziaria per gli ENTI NON COMMERCIALI SPORTIVI E ATTIVITA’ COLLATERALI: vediamo negli schemi seguenti alcune di queste: - Agevolazioni fiscali per imprese di produzione musicale (art. 1, commi 287 e 288) - Contratti spettacoli teatrali - aliquota IVA del 10% (art. 1, comma 300) -  Cuneo fiscale: Deduzioni IRAP per dipendenti assunti a tempo indeterminato (art. 1, commi da 266 a 270) - Detraibilità spese sportive dei minori, di locazione degli universitari fuori sede e delle spese per badanti (art. 1, comma 319) - Esibizioni folkloristiche (Art. 1, comma 188) -  IRPEF (Art. 1, commi da 1 a 7) - Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali: Esenzione dalle imposte sui redditi per le associazioni operanti nelle manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale in ambito locale (Art. 1, comma 185) -  Redditi diversi (art. 1, comma 299) - Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento (art. 1, commi da 81 a 84)   - Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento (art. 1, comma 86) - Possibilità di destinare una quota del cinque per mille dell’IRPEF a finalità scelte dal contribuente   (art. 1, comma 1238) - Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale (art. 1, comma 1295)

     

    Agevolazioni fiscali per imprese di produzione musicale.

     

    (art. 1, commi 287 e 288)

    Alle piccole e medie imprese di produzione musicale è concesso un credito d’imposta per le spese di sviluppo, digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti. Il beneficio è limitato alle aziende che non abbiano un fatturato annuo superiore a € 15.000.000 e non siano possedute direttamente o indirettamente da un editore di servizi radiotelevisivi.

    Contratti spettacoli teatrali – aliquota IVA del 10%

     

    (art. 1, comma 300)

     

    Viene precisato, nell’ambito delle operazioni soggette all’aliquota IVA del 10%, che per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali si intendono i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al DPR 63371972.

    Si tratta di: Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista.

    Cuneo fiscale: Deduzioni IRAP per dipendenti assunti a tempo indeterminato.

     

    (art. 1, commi da 266 a 270)

    Viene prevista la deducibilità dal valore della produzione degli oneri sociali e di un importo forfetario per ciascun lavoratore dipendente. Due le nuove deduzioni dalla base imponibile IRAP introdotte, che riguardano solo i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. La prima deduzione riguarda i contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, la seconda consiste nell’abbattimento forfetario della base imponibile per un importo pari a € 5.000, su base annua, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, importo che aumenta a € 10.000 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La deduzione è alternativa a quella di € 5.000.

     Le nuove deduzioni devono essere autorizzate da Bruxelles.

     

     

     

     

    Detraibilità spese sportive dei minori, di locazione degli universitari fuori sede e delle spese per badanti.

     

    (art. 1, comma 319)

    – Detrazione del 19% dall’imposta lorda per i seguenti oneri sostenuti dai contribuenti: iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine per i ragazzi fra i 5 e i 18 anni su un importo massimo di € 210 (quindi, l’importo di spesa eccedente € 210 non rientra nell’agevolazione);

    – canoni di locazione per contratti stipulati o rinnovati da studenti universitari fuori sede distanti almeno 100 chilometri da casa (l’importo di spesa su cui calcolare la detrazione non può essere superiore a 2.633 euro annui;

    – spese sostenute per badanti nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (le spese su cui calcolare la detrazione non possono superare i 2.100 euro) se il reddito complessivo non supera i 40mila euro.

    Esibizioni folkloristiche.

     

    (Art. 1, comma 188)

     

     

    E’ stata disposta l’esenzione da contributi per spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a 18 anni, studenti, pensionati e da coloro che già svolgono una attività lavorativa che sono già tenuti al versamento dei contributi obbligatori.

    La retribuzione lorda annua per tali esibizioni non deve superare € 5.000 per percipiente.

    IRPEF.

     

    (Art. 1, commi da 1 a 7)

     

     

     

    Ridisegnata la curva Irpef a decorrere dal 1° gennaio 2007: sono stati rimodulati gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote di tassazione. Cambiano anche le modalità di determinazione dell’imposta con l’introduzione di apposite detrazioni. Fino a 15mila euro aliquota del 23%, da 15mila a 28mila: 27%, da 28mila a 55mila: 38%, da 55mila a 75mila: 41%, oltre 75mila si applica il 43%. Le deduzioni di lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi vengono sostituite da un sistema di detrazioni. Introduzione, dunque, delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per alcune categorie di redditi. Detrazione di 800 euro a figlio, che sale a 900 per i figli che hanno meno di 3 anni. Le detrazioni sono aumentate di 220 euro per figli portatori di handicap. La detrazione è ripartita al 50% fra i genitori o, previo accordo, spetta a quello con il reddito più elevato. In caso di separazione legale, annullamento o divorzio spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto e in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita fra i genitori. Determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti non residenti.

     

     

     

     

     

    Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali: Esenzione dalle imposte sui redditi per le associazioni operanti nelle manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale in ambito locale.

     

    (Art. 1, comma 185)

     

    Dal 1.1.2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’I.R.E.S. (indicati dall’articolo 74, comma 1, del TUIR).

    I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal DPR 600/1973.

    Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore di tali soggetti costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

    Redditi diversi

     

    (art. 1, comma 299)

     

    Vengono fatte delle modifiche nell’art. 67 del TUIR, comma 1, lettera m):

    Acquisiscono la medesima natura dei redditi diversi derivanti da attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.

    Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento

     

    (art. 1, commi da 81 a 84).

     

    Si stabilisce che il soggetto passivo d’imposta è identificato nell’ambito dei concessionari se in possesso del nulla osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

    I titolari di nulla osta rilasciati prima di tale data sono soggetti passivi d’imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso.

    Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti

    Per gli apparecchi da intrattenimento l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell’imposta dovuta per i periodi contabili e per l’anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento

     

    (art. 1, comma 86)

     

    intrattenimento (art. 1, comma 86)

    In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento si applicano le seguenti sanzioni:

    – Da € 1.000 a € 6.000 ad apparecchio per chi li produce o li importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate dalla legge;

    – Da € 500 a € 3.000 ad apparecchio per chi li produce o li importa per destinarli all’uso sul territorio nazionale sprovvisti dei titoli autorizzatori;

    – Da € 1.000 a € 6.000 ad apparecchio per chi distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate ndalla legge.

    La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

    – Da € 500 a € 3.000 ad apparecchio per chi li distribuisce o li installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori.

    Possibilità di destinare una quota del cinque per mille dell’IRPEF a finalità scelte dal contribuente

     

     (art. 1, comma 1238)

     

    Per l’anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa viene detratta in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

    a) sostegno delle ONLUS, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 460/1997;

    b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;

    c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

    Una quota pari all’0,5% del totale determinato dalle scelte dei contribuenti viene destinata all’Agenzia per le ONLUS ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti riconosciute come parti soci

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale

     

    (art. 1, comma 1295)

     

    Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell’Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale», al quale è assegnata la somma di 33 milioni di euro per l’anno 2007.

    Legge Finanziaria 2007: Entrata in vigore

     

    (art. 1, comma 1365)

     

    La Legge Finanziaria 2007 entra in vigore il 1º gennaio 2007

     

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      Editore: Maggioli Spa - Direttore Responsabile: Paolo Maggioli
      ISSN sito web: 2974-9948
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