Come è noto l'art. 30 del d.l. 185/2008 ha intodotto l'onere di presentazione del Modello EAS in capo agli enti associativi (e alle società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali o cooperative senza scopo di lucro) entro 60 giorni dalla loro costituzione o dall'inizio dell'attività.
Il mancato rispetto di quest'onere ha conseguenze pesantissime: vedersi negata la decommercializzazione delle quote e dei corrispettivi specifici, e quindi di vedersi assoggettare a IVA e a imposte dirette tutte le entrate (sia istituzionali che commerciali).
E' del 2012 l'introduzione di un "salvagente" per le a.s.d. che non ottemperano nei tempi corretti a tale adempimento: l'art. 2, I comma, del d.l. 2/3/12 n. 16, permette infatti di "recuperare" l'omissione attraverso l'istituto della "remissione in bonis": purché:
– venga versato l'importo di € 250,00 tramite F24 (cod. 8114) e contestualmente
– venga inoltrato il Modello EAS.
Il "salvagente" ha termini temporali ben definiti: l'inoltro del Modello EAS e il pagamento della sanzione devono avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, che per quest'anno (ovviamente per gli enti che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare) è fissato al 31 ottobre 2018.
Ricordiamo in chiusura che, se venisse "bucato" anche questo termine, il Modello potrà essere comunque presentato; tuttavia avrà effetto a partire dal momento dell'invio senza che venga sanato il periodo precedente: così il punto 7.7. della recente Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.18/E, che qui riportiamo integralmente
7.7 Conseguenze in caso di tardiva presentazione del Modello EAS
Domanda
Qualora il Modello EAS sia trasmesso oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell'istituto della c.d. remissione in bonis, a decorrere da quando l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro può usufruire dei benefici fiscali correlati all’onere dell’invio di tale Modello?Risposta
In caso di presentazione del Modello EAS oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell'istituto della c.d. remissione in bonis, l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo – correlato all’adempimento dell’onere dell’invio dello stesso Modello – in relazione all'attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del medesimo Modello.
In tal caso, tuttavia – a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria – l’ente sportivo dilettantistico potrà applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione didetto Modello, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione.Restano escluse dal citato regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del Modello EAS, ivi comprese quelle ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione.