5 per mille:
Come è noto gli adempimenti per accedere al beneficio del 5 per mille sono rigorosamente scadenzati: a maggio si doveva presentare la domanda di iscrizione, ed entro il 30 giugno andava presentata la dichiarazione sostitutiva corredata dalla copia del documento di identità del rappresentante legale.
Ebbene, ricordiamo che dal 2012 (art. 2, co. 2, d.l. 16/2012, conv. dalla l.26 aprile 2012 n. 44) è prevista la possibilità di sanare eventuali ritardi (presentazione della domanda o della dichiarazione sostitutiva) ovvero l'irregolarità data dalla mancanza del documento di identità.
La c.d. "remissione in bonis" è possibile solo qualora:
- si sia stati in possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille già alla data del 9 maggio 2016 (data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione);
- la domanda di iscrizione o la integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d’identità) vengano presentate entro il termine del 30 settembre;
- sempre entro lo stesso termine del 30 settembre venga pagata la sanzione di 250,00 euro.
Per quanto attiene alle modalità, ricordiamo che la regolarizzazione della domande di iscrizione ovvero della dichiarazione sostitutiva deve essere effettuata con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l’invio originario, mentre i 250,00 euro di sanzione devono essere versati con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115.
Modello EAS:
In base all'art. 30 del D.L. 185/2008, gli enti associativi in genere (e le società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali o cooperative senza scopo di lucro) sono tenuti a rispettare – fatti salvi gli esoneri disposti dalla norma – gli obblighi di presentazione del MODELLO EAS nel termine di 60 giorni dalla costituzione (o dall'inizio attività, in caso di successiva acquisizione di partita Iva o successivo inizio della de-commercializzazione).
Il mancato adempimento di quest'onere ha, come ben sappiamo, la grave conseguenza di vedersi assoggettare a IVA e a imposte dirette tutte le entrate (sia istituzionali che commerciali).
Sottolineato dunque ancora una volta che si tratta di adempimento molto importante per le a.s.d., cosa fare se viene scordato?
Anche in questo caso soccorre l'istituto della "remissione in bonis": l’omessa presentazione è ravvedibile “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, vale a dire – se l’associazione ha esercizio coincidente con l’anno solare – entro il 30/9/2016, mediante il pagamento di € 250,00, sempre mediante Modello F24 (cod. 8114).