Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO

Si ritiene che le associazioni e le società sportive dilettantistiche possano continuare a promuovere l’attività sportiva dilettantistica anche a distanza. Bisognerà però distinguere non solo quanto al trattamento fiscale ma anche in ordine alle responsabilità connesse alla gestione di tali iniziative, tra l’attivazione di corsi on line destinati a propri associati e tesserati e quelli invece rivolti al pubblico e quindi a utenti non tesserati.
La prosecuzione delle attività a distanza, laddove consentita dalla tipologia della disciplina praticata, va ricondotta alle attività istituzionali quando sia rivolta ad associati e tesserati e svolta in attuazione delle finalità istituzionali, nello specifico attività didattica o sedute di allenamento nelle discipline riconosciute. Pertanto, in presenza di ogni altro presupposto richiesto dalla norma, il corrispettivo di tale attività potrà essere defiscalizzato ai sensi dell’art.148 comma 3.
I partecipanti dovranno presentare certificato medico in corso di validità per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica – o agonistica quando gli allenamenti si riferiscano ad atleti agonisti – nonché essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni secondo quanto disposto dall’art. 51 della L.289/02. Si dovrà pertanto verificare se l’ente o la federazione di riferimento abbiano esteso – e a quali condizioni – la copertura assicurativa legata al tesseramento.
Nel caso di Asi, ente di promozione sportiva affiliante la s.s.d. in oggetto, è prevista l’estensione per le seguenti attività:
– Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness
– Esercizi di mantenimento atletico
– Esercizi di allenamento e riscaldamento per attività di danza ed arti marziali
L’estensione opera fino alla riapertura delle strutture e a condizione che le attività svolte in casa dal tesserato siano riconducibili a programmi di allenamento personalizzati e inviati al tesserato tramite mail da parte della società affiliata. Sono esclusi dalla copertura i sinistri verificatesi anteriormente all’invio della mail.
Quando invece l’attività venga rivolta al pubblico di utenti non tesserati, dovrà essere inquadrata come attività commerciale nel regime ex l. 398/9 laddove ne sussistano le condizioni o in regime ordinario. I partecipanti, non rivestendo la qualifica di sportivi dilettanti, non avranno in via generale l’obbligo di certificato medico né di copertura assicurativa per gli infortuni. Tuttavia vanno verificate le condizioni previste dalle leggi regionali che nel disciplinare la tutela dei praticanti delle attività motorie nello sport non istituzionalizzato – quindi al di fuori dell’ambito Coni – prescrivono l’obbligo di certificato di idoneità, di coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile e del possesso di qualifiche per gli istruttori. La gestione delle attività on line non è direttamente disciplinata da tali normative, trattandosi di un fenomeno emergente a seguito della situazione di crisi, ma si ritiene che in assenza di altre indicazioni vadano applicate le dovute prescrizioni, quanto meno in via prudenziale e cautelativa, anche alle lezioni a distanza.
In entrambi i casi la società e l’istruttore/allenatore sono responsabili in solido, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, per i danni cagionati al praticante nello svolgimento dell’attività sportiva, salvo il limite della c.d. scriminante sportiva ovvero dell’accettazione del rischio da parte del danneggiato. Tuttavia nel caso di attività rivolta al pubblico di utenti di cui non si conoscono le condizioni fisiche – non accertate dal certificato medico – né il livello di allenamento o le pregresse esperienze e attitudini sportive, il rischio è particolarmente aggravato ed espone maggiormente sia l’organizzatore che l’istruttore alla responsabilità che consegue all’evento lesivo imputabile agli stessi per non aver garantito l’incolumità dei praticanti. In ragione della natura e del grado di difficoltà dell’attività proposta si dovranno adottare idonee cautele e condurre gli esercizi con la dovuta perizia, in modo da assicurare l’idoneità delle tecniche alle condizioni individuali. Andranno pertanto predisposti adeguati regolamenti, che dovranno essere accettati dai partecipanti, ferma l’invalidità ai sensi dell’art.1229 c.c. di clausole che esonerino da responsabilità per dolo o colpa grave.
Quando invece l’attività sia destinata ai tesserati e in particolare a coloro che siano già partecipanti ad allenamenti o ad attività didattiche che vengono proseguite a distanza, non si ravvisano elementi di rischio ulteriori rispetto a quelli ordinari derivanti dall’attività svolta in palestra e anzi potranno escludersi ragionevolmente quelli derivanti dall’idoneità e dalla sicurezza dei locali utilizzati.
In ogni caso, l’istruttore prima di avviare le attività dovrà dare le idonee informazioni e assicurarsi che i partecipanti possano seguire le attività in condizioni di sicurezza (ad esempio: verifica dello spazio sufficiente, aerazione dei locali, assenza di ostacoli, indicazioni per la prevenzione degli infortuni in genere) e inoltre dovrà adottare modalità di insegnamento adattate alla didattica on line (ad esempio: dimostrazione preventiva dell’esercizio, utilizzo di piattaforme che consentano il controllo sull’esecuzione degli esercizi da parte dei praticanti e la correzione degli eventuali errori a distanza per prevenire infortuni o conseguenze dannose derivanti dalla pratica sportiva). Anche nei confronti dei tesserati è opportuno predisporre un regolamento sulle attività a distanza o integrare con specifiche clausole quello ordinariamente utilizzato in palestra in modo da disciplinare i comportamenti da tenere durante le attività on line.