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Home Approfondimenti EMERGENZA CORONAVIRUS: Obblighi, prescrizioni e raccomandazioni per le attività sportive - Aggiornamento...
  • Approfondimenti

EMERGENZA CORONAVIRUS: Obblighi, prescrizioni e raccomandazioni per le attività sportive – Aggiornamento al 12 marzo

Biancamaria STIVANELLO
Avvocato in Padova
13 Marzo 2020
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    Entra in vigore oggi, 12 marzo, l'ultimo provvedimento restrittivo adottato dal Governo - il d.c.p.m. 11.3.2020 - che riguarda la chiusura in tutta Italia di bar, ristoranti e attività commerciali non essenziali fino al 25 marzo. E se l'uniformità territoriale contribuisce a superare difficoltà interpretative, cerchiamo qui di contribuire a una maggiore chiarezza quanto agli specifici e in parte nuovi provvedimenti per le attività sportive.
    Entra in vigore oggi, 12 marzo, l’ultimo provvedimento restrittivo adottato dal Governo – il d.c.p.m. 11.3.2020 – che  riguarda la chiusura in tutta Italia di bar, ristoranti e attività commerciali non essenziali fino al 25 marzo: rimangono confermate  tutte le misure non incompatibili con lo stop a tali attività, come già adottate dal d.c.p.m. 9.3.2020 pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale. Si tratta, come noto, dell’estensione a tutto il territorio nazionale delle misure adottate per le zone a contenimento rafforzato: in sostanza gli obblighi e le prescrizioni, che includono restrizioni alla mobilità individuale, previste dal precedente decreto dell’8.3.2020 per le c.d. zone arancioni (Lombardia e 14 Province – Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  nell’Emilia, Rimini in Emilia-Romagna; Padova, Treviso e Venezia in Veneto; Pesaro e Urbino nelle Marche; Alessandria, Asti,  Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli in Piemonte) si applicano indistintamente a tutto il territorio nazionale a partire dal 10 marzo e fino al 3 aprile. 
     
    Il provvedimento che segue l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica – e, come appreso dagli organi di stampa, anche segnalati episodi di comportamenti irresponsabili da una parte di cittadini – per un verso contribuisce a superare difficoltà e incertezze interpretative sul fronte delle attività sportive perché uniformando la chiusura di palestre, piscine e centri sportivi  e la sospensione delle attività sportive in tutto il territorio nazionale supera la situazione a scacchiera determinata dal decreto e dai provvedimenti di alcune Regioni come ad esempio Emilia-Romagna, Campania e Lazio che avevano esteso la misura restrittiva anche a territori posti al di fuori della zona rossa/arancione, e per altro verso introduce specifici e in parte nuovi provvedimenti per le attività sportive che proviamo qui ad analizzare nel tentativo di fare chiarezza.

    Il d.c.p.m. 9.3.2020 estende l’applicazione dell’art. 1 del d.p.c.m. 8.3.2020 e sostituisce le previgenti disposizioni dettate per le altre zone disponendo che gli articoli 2 e 3 del precedente decreto, ove incompatibili con le nuove misure,  cessano di avere efficacia a partire dal 10 marzo e quindi, per quanto qui di interesse, in tutto il territorio nazionale:

    • sono  sospese  le  attività di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;
    • sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
    • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi, sale scommesse e sale bingo,  discoteche e locali  assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

    A parziale modifica di quanto già previsto per eventi e manifestazioni sportive il nuovo Decreto specifica che:

    a) sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati, anche a porte chiuse o senza la presenza di pubblico. Sono consentite le sole sedute di allenamento a porte chiuse per atleti,  professionisti  e  non   professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro partecipazione ai giochi olimpici o  a  manifestazioni  nazionali  ed internazionali nonché  lo svolgimento, a porte chiuse o all’aperto senza pubblico, degli eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati da   organismi sportivi internazionali.  In tutti tali casi, come già previsto dal d.p.c.m. 4 marzo 2020, si riconferma che per tali attività in deroga le associazioni e le società sportive, a mezzo  del proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano.  Il provvedimento sembra in parte recepire le richieste formulate dal CONI all’esito della riunione del 9 marzo;

    b) lo sport e le attività motorie svolti  all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

    Tale ultimo aspetto, che rappresenta un elemento di novità rispetto alle prescrizioni già introdotte per le zone c.d. arancioni, potrebbe in effetti sembrare contraddittorio in relazione alle restrizioni sulla mobilità e viene da chiedersi allora quale sia il significato di tale disposizione.

    Ne dobbiamo dare sicuramente un’interpretazione prudenziale e coerente con la ratio del provvedimento, spiegato ai cittadini con la campagna informativa racchiusa nell’efficace slogan #iorestoacasa, soprattutto dopo i provvedimenti ancor più rigorosi in vigore dal 12 marzo, che tuttavia non incidono sulla possibilità di praticare sport all’aria aperta: si ritiene infatti che la disposizione, prevista dal Decreto del 9 marzo, continui ad essere efficace, considerato che il d.p.c.m. del 11 marzo sostituisce soltanto le misure previgenti incompatibili con la nuova chiusura degli esercizi commerciali non essenziali ( ad esempio chiusura dei bar alle ore 18, ora definitivamente chiusi).

    Ciò premesso, il d.p.c.m. 9 marzo stabilisce che:

    • si devono evitare gli spostamenti delle persone fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni di  necessità ovvero per motivi di salute;
    • è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

    quindi la possibilità di praticare sport all’aria aperta, nel rispetto delle distanze ed evitando luoghi di assembramento di persone, si deve intendere riferita ad attività svolte a livello personale, tenendo presente che sono invece sospese le attività sportive di palestre e centri sportivi e quindi le attività sportive organizzate.

    Sul sito dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.sport.governo.it) alla sezione FAQ dedicata all’emergenza Covid-19, aggiornata al 11 marzo, si conferma che lo sport e le attività motorie all’aperto sono ammesse, solo negli spazi pubblici, purché vengano evitati assembramenti, contatti ravvicinati e a condizione che sia possibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro; tra le 39 FAQ sul sito istituzionale del Governo dedicate alle regole di comportamento si conferma che parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro. Anche il vademecum “possomuovermi” pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno al punto 10 precisa che lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro specificando che in ogni caso bisogna evitare assembramenti.

    In tema di restrizioni alla mobilità è intervenuta la direttiva n. 14606 del 8 marzo 2020 con le indicazioni ministeriali alle prefetture e alle forze di polizia in relazione al d.p.c.m. del 8 marzo per le attività di monitoraggio e controllo delle misure adottate: l’interpretazione delle restrizioni non lascia molto spazio – soprattutto dopo l’ulteriore rigore derivante dalla chiusura degli esercizi commerciali non essenziali – e il modello di autodichiarazione (scaricabile qui) da esibire o rilasciare ai controlli, che possono essere effettuati anche nei confronti di chi si muove a piedi all’interno del proprio comune, prevede tra i motivi idonei a giustificare lo spostamento esclusivamente quelli indicati (lavoro, necessità, salute, rientro all’abitazione).  La veridicità delle dichiarazioni potrà essere verificata con successivi controlli e in caso di dichiarazioni mendaci può configurarsi il reato di falso di cui all’art. 495 c.p. punito con la reclusione da uno a sei anni.

    Si è quindi creato un cortocircuito tra le restrizioni per gli spostamenti e la possibilità di praticare sport all’aperto; pertanto auspichiamo che venga quanto prima fatta chiarezza sul punto. Le stringenti direttive del Ministero dell’Interno infatti non consentono di ricomprendere una sorta di “ora d’aria” tra i motivi di salute o le situazioni di necessità previste nell’autodichiarazione, anche se le regole di comportamento pubblicate sui siti istituzionali confermano la possibilità di praticare sport all’aperto, alle condizioni prescritte, secondo quanto previsto dalla norma, ancora efficace. 

    In chiusura ribadiamo una precisazione importante: l’inosservanza delle prescrizioni di contenimento dell’emergenza epidemiologica essendo dettate per la tutela della salute pubblica e quindi per ragioni di igiene e di sicurezza pubblica, possono essere punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell’art. 650 codice penale. Tra le ipotesi di reati più gravi, possono configurarsi quello di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p., punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni quando si usi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza) e il delitto di epidemia colposa punito dall’art. 452 c.p. con la reclusione da uno a cinque anni quando per colpa si cagioni un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni.

    Al di là, tuttavia, sia del timore delle sanzioni sia delle varie e diverse (e – come testimonia una lettura delle tante pagine di informazione odierna – a volte contradittorie) interpretazioni dei decreti esaminati, non si può sottacere che a tutti noi singolarmente è richiesto in questo momento di tenere un comportamento il più possibile responsabile, e il nostro auspicio è che anche il mondo dello sport a tutti i livelli accolga il senso del rigore che ci è chiesto nell’interesse della collettività.

    Aggiornamento al 13 marzo 2020 ore 9.00

    Nella serata di ieri, dopo che la presente Newsletter Fiscosport era già pubblicata, con Circolare 12.03.2020 del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno indirizzata ai Prefetti sono stati forniti importanti chiarimenti sulla mobilità e sulla pratica delle attività sportive all’aperto. Si precisa infatti che:

    • le restrizioni alla mobilità si applicano anche agli spostamenti all’interno di uno stesso comune, compresi gli spostamenti per il rientro alla propria abitazione;
    • gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l’approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o per svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.

    Fermo in ogni caso il divieto generale di qualsiasi forma di assembramento: quindi è esclusa l’attività in gruppo, è esclusa l’attività in luoghi come i parchi pubblici se troppo frequentati (tanto che alcuni Comuni hanno dovuto adottare provvedimenti interdittivi per parchi e aree verdi).

    Si segnala inoltre che nell’aggiornamento delle FAQ sul sito istituzionale del Governo si specifica che la bicicletta è consentita per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità e per svolgere attività motoria. È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto anche in bicicletta, purché sia osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

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      Biancamaria STIVANELLO
      Biancamaria STIVANELLO
      Avvocato cassazionista con studio in Padova dal 1994. Si occupa di diritto e fiscalità dello sport dilettantistico e del Terzo Settore, prestando attività di consulenza e assistenza, in sede stragiudiziale e giudiziale. Svolge attività di formazione per quadri e dirigenti di associazioni e società sportive dilettantistiche e di enti non profit nell’ambito degli Enti di Promozione Sportiva, degli Enti di Promozione Sociale e di alcuni progetti ed eventi della Scuola dello Sport del CONI. Pubblicista e Direttore di PQM notiziario della Camera Civile degli Avvocati di Padova “Alberto Trabucchi”. Dal 2019 socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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