Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Una a.s.d. che abbia rispettato (nella forma e sopratutto nella sostanza) tutti i requisiti di cui all’art. 148, co. 8, T.U.I.R. e all’art. 90, co. 18, l. 289/2002, che sia in possesso di riconoscimento sportivo dilettantistico da parte del CONI (mediante iscrizione presso l’apposito registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e fornendo la prova dell’effettivo svolgimento di attività sportiva e didattica/formativa) e che sia in regola con il modello EAS, può godere della “decommercializzazione” speciale disposta dall’art. 148, co. 3, T.U.I.R. e dall’art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972, ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IVA.
La “decommercializzazione” opera a favore dei corrispettivi incassati da soggetti qualificati (tesserati e associati), a fronte delle attività sportive loro offerte e finalizzate, in modo diretto, al raggiungimento della missione istituzionale di promozione di una specifia disciplina dilettantistica (riconosciuta).
Si tratta pur sempre di corrispettivi “commerciali” per loro intrinseca natura, essendo presente il c.d. “sinallagma” ovvero lo stretto rapporto di connessione funzionale tra prestazione e controprestazione, tipico delle attività commerciali (in senso tributario). Tali corrispettivi godono tuttavia della non imponibilità fiscale, nel rispetto delle condizioni prima richiamate.
Sono esplicitamente esclusi da tale beneficio le “cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita”, ai sensi dell’art. 148, co. 4., T.U.I.R. e dell’art. 4, co. 5, d.p.r. 633/1972, indipendentemente dalla qualifica o dallo status assunto dall’acquirente nei confronti della a.s.d., e dal fatto che tali beni siano necessari o meno per lo svolgimento dell’attività sportiva.
Per tali attività svolte in maniera abituale e non occasionale, l’a.s.d. dovrebbe dotarsi di partita IVA e optare per il regime fiscale ordinario o in alternativa, se ne ricorrono i presupposti, ai regimi di favore ex art. 145, T.U.I.R. o ex l. 398/1991.
Con riferimento al regime forfetario di determinazione delle imposte sul reddito e IVA, di cui alla l. 398/1991, si ritiene che i corrispettivi incassati a fronte della cessione di palline da golf, in concomitanza o, in generale, in connessione con lo svolgimento di attività sportiva agonistica o didattica (manifestazioni, gare, esibizioni, corsi di avviamento, ecc.) ne possano beneficiare.
Come disposto dall’Amministrazione Finanziaria attraverso la Circolare 18/E/2018 sarebbe esclusa l’applicazione del regime ex l. 398/1991 ai corrispettivi derivanti da attività commerciali non connesse a quelle sportive statutarie e riconosciute; ma anche a voler seguire tale posizione (sul punto si vedano svariati contributi su questo sito) ci pare che nel caso qui in esame la connessione sia fuori di dubbio.
Ai sensi dell’art. 2, l. 398/1991 e dell’art. 2, l. 696/1996, le operazioni commerciali in “regime 398” sono escluse dagli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi e, oggi, anche dai nuovi obblighi in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi.