Il 28 settembre scorso è stata presentata un'interrogazione presso la Commissione Finanza della Camera (n. 5-09617, on. Pisano) con la quale si chiedeva da un lato l'eliminazione della necessità di inserire nel Modello EAS informazioni che sono comunque già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche, e dall'altro lato la modifica del termine di decorrenza di 60 giorni per l'invio del Modello stesso: non dalla costituzione dell'ente sportivo ma dal momento in cui decorre l'attività decommercializzata.
La risposta scritta, pubblicata il giorno successivo, 29 settembre, è stata data da Paola De Micheli, Sottosegretario di Stato Economia e Finanze, sentita l'Agenzia delle Entrate.
Nel documento di risposta si ricorda anzitutto che la trasmissione del Modello EAS è una delle condizioni necessarie affinchè l'ente associativo possa fruire delle agevolazioni previste dall'art. 148, co. 3, T.U.I.R (decommercializzazione dei corrispettivi specifici): più esattamente l'Agenzia, per il tramite del Ministero, parla di "onere" (non di obbligo), intendendosi per tale un comportamento al quale non si è tenuti per legge (questo sarebbe, appunto, l'obbligo) ma che è indispensabile per l'ottenimento di determinati vantaggi (qui: l'agevolazione fiscale).
La necessità di inserire nel Modello una serie di dati che a detta dell'interrogante sarebbero già in possesso dell'Amministrazione discende dalla circostanza che vi possono essere enti associativi che beneficiano della disposizione del comma 1, art. 148 (Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. …) ma che – non avvalendosi del regime agevolativo dei commi 3, 5, 6 e 7 – possono non aver redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
Ricorda poi l'Agenzia che ad alcuni enti – tra i quali le associazioni e le società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI – è data la possibilità di presentare il Modello EAS con modalità semplificate (c.d. EAS light).
Fin qui nulla di nuovo, nel senso che l'Agenzia non ha fatto altro che confemare l'opportunità di mantenere invariate le informazioni attualmente richieste nel modello EAS.
Più interessante la seconda parte della risposta, lì dove si affronta la questione del momento dal quale far decorrere il termine di 60 giorni per la presentazione del Modello.
Ricordiamo in proposito la questione. Premesso che il problema si pone (o meglio, oggi possiamo dire: si poneva) in caso di omessa presentazione dell’EAS nei termini di 60 gg dalla costituzione (e una volta scaduti i termini di un possibile ravvedimento), non del tutto chiare erano le conseguenze del mancato adempimento: l'omissione non è più sanabile in alcun modo? o una presentazione dell'EAS "regolarizza" la situazione da quel momento in poi?
Scrive l'Agenzia: "… il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio.
La presentazione oltre i termini fissati, dunque, non preclude definitivamente all'ente di avvalersi del regime agevolativo di non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui agli articoli 148 del T.U.I.R. e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ma esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso."
Trova dunque risposta chiara il caso, abbastanza frequente, dell'a.s.d. esonerata dalla presentazione del Modello EAS finché non svolge attività commerciale, e che – dal momento in cui inizia invece a svolgerla – potrà godere delle agevolazioni solo se entro 60 giorni presenta l’EAS (sempre fatto salvo il più lungo periodo che è permesso dalla remissione in bonis).
Nessuna chance sembra esserci, invece, di sanare la situazione pregressa là dove i termini indicati sono inesorabilmente scaduti: il silenzio sulla possibilità che il "ravvedimento” (remissione in bonis), una volta effettuato, possa sanare anche gli anni passati parrebbe confermare l'ipotesi che lo stesso valga solo a decorrere dall’esercizio di riferimento della “prima dichiarazione utile”.