Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI

1. Premessa
Ai fini dell'applicazione del regime fiscale di favore previsto dalla L. 398/91 è necessario, tra l'altro, non aver conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in cui ci si avvale delle agevolazioni previste, proventi di natura commerciale superiori a € 250.000.
Nel calcolare tale limite devono essere considerati tutti i proventi commerciali che concorrono alla determinazione del reddito di impresa (vedasi al riguardo la CM 21/E/2003, paragrafo 2.2: "Il reddito delle società sportive dilettantistiche è, pertanto, determinato, in via di principio, secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, del TUIR relative alle società e agli enti commerciali.fermo restando quanto all'art 148 del Tuir, sono esclusi tutti quei proventi ex art 143 c. 1 secondo periodo."), ad eccezione dei corrispettivi decommercializzati di cui all'art. 148, co. 3, T.U.I.R. (ove lo statuto sia conforme al dettato di cui al comma 8 del medesimo articolo).
Non concorrono inoltre a determinare il plafond:
– le indennità/premi di preparazione (art 6 L. 91/1981) che, per effetto dell'art. 3 della L. 398/91, restano inoltre escluse dalla determinazione del reddito imponibile.
– le plusvalenze da cessioni di beni strumentali o dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti che vengono tassate in aggiunta all'imponibile (3%) determinato forfettariamente.
2. Cassa o competenza?
Momento impositivo ai fini reddituali
C.M. 11 Febbraio 1992 n° 1 Stante la particolarità della disciplina introdotta dalla L. 398, per i soggetti ivi indicati, ai fini dell'individuazione dei proventi in argomento deve aversi riguardo al criterio di cassa.
D.M. 18 Maggio 1995 primo periodo “Stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398, occorre precisare che per l'individuazione dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo al criterio di cassa …”
Ai fini II.DD il momento rilevante è dunque quello dell'incasso – principio di cassa.
Momento impositivo ai fini IVA
D.P.R. 633/72 art 6 comma 4: Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
D.M. 18 Maggio 1995 “……resta fermo il principio voluto dalla normativa IVA secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorché non riscossi”.
Ai fini Iva è pertanto rilevante il momento di emissione del documento indipendentemente dall'avvenuta riscossione dello stesso.
3. Determinazione del limite di € 250.000,00
Ai fini del calcolo del plafond, la SIAE e l'Agenzia delle Entrate hanno sempre ritenuto che dovesse essere applicato un criterio di cassa “allargato” computando anche quanto già fatturato ma non ancora riscosso, tesi recentemente disattesa dalla C.T.R. dell'Aquila, sez. Pescara 10/03/2015 n. 256/6/15 (v. G. Sinibaldi, Legge 398/1991: per il calcolo del plafond di 250.000 euro rilevano solo i proventi incassati o anche quelli fatturati?, in Newsletter n. 13/2015).
Nella sopra richiamata sentenza, tra l'altro, è stata ben evidenziata “… l'assenza nella norma di ogni riferimento al riguardo...”. Infatti la posizione dei verificatori è supportata esclusivamente dalla Circolare SIAE n° 712/1992, interpretazione che non costituisce certamente fonte né di diritti né di obblighi per il contribuente (a sostegno dell'argomentazione che le circolari non sono vincolanti, vedasi, tra le altre, Corte di Cassazione, ordinanza 6056 depositata il 15/03/2011).
I secondi giudici hanno inoltre ribadito che: “… il criterio di cassa trova una conferma già nell'espressione terminologica di provento … non si vede come possa ipotizzarsi che ai soli fini della determinazione del plafond debba tenersi conto anche delle fattura non incassate …”
4. Conclusioni
In attesa di eventuali ulteriori sentenze di merito e di una probabile futura pronuncia di legittimità, stanti le pesantissime conseguenze per i contribuenti derivanti dall'accertamento del superamento del plafond ex post, si consiglia un atteggiamento prudenziale volto a conteggiare quindi, ai fini della determinazione del limite de quo, anche quanto già fatturato ma non ancora riscosso (criterio di cassa allargato = incassato + fatture da riscuotere).
Constatato che, ai fini Iva, il momento impositivo sorge all'atto dell'incasso, è quindi senz'altro da evitare, soprattutto in prossimità della predetta soglia (250.000), di emettere fatture antecedentemente al pagamento della prestazione.
Infine, in riferimento a come debba essere considerata l'Iva non versata in ragione dell'applicazione del regime forfetario, la stessa andrà considerata quale ricavo non imponibile e pertanto non concorrente alla determinazione del plafond.