Riportiamo di seguito un memo relativamente alla normativa in oggetto – cosidetta norma antipedofilia – introdotta dal legislatore nell'aprile scorso a seguito di una direttiva comunitaria emanata a tutela dei minori.
Preliminarmente, corre l'obbligo di evidenziare la forte valenza a tutela dei minori che ha il provvedimento, valenza che ci impone – nel dubbio interpretativo – di propendere per una lettura rigorosa. Un provvedimento, sì, di notevole spessore e sicuramente degno di essere accolto con plauso.
Purtroppo però, come spesso accade al nostro legislatore, la norma lascia spazio a interpretazioni difformi che non aiutano gli operatori: ci riferiamo a tutti coloro che operano all'interno dei solidalizi sportivi a titolo di volontari, di collaboratori sportivi, di collaboratori amministrativo-gestionali.
Ripercorriamo le interpretazioni fornite sulla norma da parte:
– del Coni
– del Ministero della Giustizia
Il Coni – l'ente di riferimento del mondo sportivo dilettantistico – con "messaggio" pubblicato sul sito in data 4 aprile, affermò che l'obbligo di richiedere la certificazione sussiste solo nel caso che si intendano instaurare rapporti di lavoro autonomo o subordinato e "nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato … nè … ai cosiddetti collaboratori sportivi" ex art. 67 T.U.I.R.
Abbiamo virgolettato la forma con cui il Coni si è esternato: un "messaggio" sul sito web, proprio perchè non si trattò né di una circolare, né di un comunicato, forme generalmente seguite per dare comunicazione alle FSN/EPS. Va rilevato che ora la pagina web risulta rimossa 1.
A parere del Ministero della Giustizia, invece, il termine “lavoratore” deve essere interpretato nell’accezione più ampia, in funzione dei minori oggetto di tutela; in tale senso, vedasi la Nota Interpretativa emanata dall'Ufficio legislativo del Ministero: “sono datori di lavoro tutti quei soggetti che impieghino un lavoratore, a prescindere dalla durata del rapporto e dalla durata della prestazione, purché l'attività dedotta sia strumentale allo svolgimento di attività professionali o di attività volontarie organizzate e risponda alle caratteristiche oggetto della previsione normativa (attività lavorativa che comporti contatti diretti e regolari con i minori)”. (Su questa si v. il Flash Fiscosport del 11 aprile 2014).
Le due interpretazioni sono fortemente difformi sia per quanto concerne i volontari, che i collaboratori sportivi e amministrativo-gestionali.
Si ritiene che – nell'ottica di agevolare i propri affiliati – il Coni abbia fornito una interpretazione restrittiva circa le modalità interpretative della norma, interpretazione che a nostro parere stride con la categoria dei soggetti di tutela: i minori.
Si rimette pertanto alla valutazione dei gestori e dirigenti dei solidalizi sportivi la scelta della linea da tenere, posto che i Consulenti di Fiscosport non possono che propendere a favore dell'interpretazione più stringente e quindi maggiormente tutelante i minori, oltre che – ovviamente – per quella più aderente al dettato normativo.
Ma veniamo adesso a riepilogare i tratti essenziali della normativa in oggetto 2:
– l’obbligo riguarda le seguenti categorie di soggetti (le categorie segnalate con (*) sarebbero esonerate in base al messaggio Coni dello scorso 4 aprile):
lavoratori dipendenti |
lavoratori parasubordinati |
collaboratori sportivi ex art. 67 TUIR (*) |
collaboratori amministrativi gestionali ex art. 67 TUIR (*) |
lavoratori volontari (*) |
– l’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’instaurazione del rapporto lavorativo;
– il certificato non deve essere nuovamente richiesto ogni sei mesi, né una volta che sia scaduta la validità dello stesso;
– la modulistica da utilizzare per il rilascio è scaricabile dal seguente link: https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/mod.3bisita.pdf
– la richiesta può essere fatta per tutti i nuovi dipendenti o collaboratori a un solo ufficio del casellario giudiziale indipendentemente dalla residenza dell'interessato, in quanto esiste un archivio unico;
– la richiesta può essere effettuata anche dal datore di lavoro o committente;
– il costo è relativo alla marca da bollo da € 16,00, oltre i diritti (€ 7,08 se richiesto in regime d'urgenza, stesso giorno; € 3,54 se richiesto in regime ordinario, 3 giorni lavorativi);
– in attesa dell'acquisizione del certificato, dopo che sia stata effettuata la richiesta di rilascio, il datore di lavoro pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; il datore privato, può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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1 Il messaggio pubblicato sulla pagina web del sito del CONI – ora, come si diceva, non più raggiungibile – era il seguente:
Con la prima nota si chiarisce che l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di “datore di lavoro”.
In questo caso, l’obbligo sussiste a partire dal 7 aprile 2014 per i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Ciò premesso, non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex “legge Pescante”).
2 Chi desiderasse approfondire e ripercorrere le vicende "interpretative" a seguito dell'introduzione dell'art. 25bis d.p.r. n. 313/2002 può leggere i seguenti contributi apparsi su Fiscosport sul tema:
Edizione 7bis/2014 – FISCOSPORT FLASH del 1 aprile 2014
Edizione 7ter/2014 – FISCOSPORT FLASH del 4 aprile 2014
Edizione 7quater 2014 – FISCOSPORT FLASH del 10 aprile 2014
Edizione 15/2014 – QUINDICINALE Fiscosport del 31 luglio 2014