Il quesito
Risposta di: Patrizia SIDERI

Il quesito fa riferimento ai lavoratori volontari, chiedendo chiarimenti in merito a due articoli apparsi su Fiscosport, l'uno che equipara il volontario al lavoratore autonomo, l'altro al lavoratore dipendente.
Le perplessità esternate nel quesito derivano dalle modifiche apportate dal legislatore, nel corso del tempo, al D. Lgs. 81/2008.
Inizialmente la definizione di "lavoratore" ex art. 2, co. 1, lett. a), era stata estesa anche ai volontari, in una accezione estensiva del termine, il quale includeva tutti coloro che prestavano l’attività all’interno dell’organizzazione a prescindere dall’inquadramento giuslavoristico e dalla percezione o meno di un compenso.
Successivamente, nella versione modificata dal D. Lgs. 106/2009, sono stati esclusi da tale definizione i volontari delle associazioni di volontariato (ADV) di cui alla L. 266/1991, che vengono equiparati ai lavoratori autonomi e nei confronti dei quali deve essere applicata la medesima tutela.
Da ultimo, con le modifiche di cui al DL 69/2013 convertito dalla L. 98/2013, la disciplina prevista per i volontari delle ADV è stata estesa anche ai soggetti che prestano la loro opera in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, ma a condizione che l’attività sia svolta "spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese".
Premesso quanto sopra, e in relazione alle perplessità evidenziate dall'autore del quesito, precisiamo che, mentre l’articolo del dott. Mottola – pubblicato nella Newsletter n. 3/2011 – è stato scritto in vigenza delle sole modifiche apportate nel 2009, le slide dell’arch. Seimandi – pubblicate nella Newsletter n. 17/2013 e utilizzate nel corso di un convegno fiscosportivo il 5/10 u.s.– erano aggiornate alle ultime modifiche del 2013.
Riteniamo a questo punto opportuno operare un brevissimo riepilogo in merito agli adempimenti a carico della A.S.D. in materia di tutela a favore dei lavoratori autonomi, e dei lavoratori volontari:
– fornitura di corrette ed esaustive informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare il volontario e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta;
– fornitura di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione, in modo conforme alle disposizioni contenute nel T.U.;
– facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (obbligatori per le altre tipologie di lavoratori);
– presa visione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali).
Infine, si evidenzia che ai fini del D. Lgs 81/2008, i lavoratori volontari non devono essere computati tra i lavoratori ai fini della determinazione del loro numero.