L’Enpals con la circolare n.5 del 9 febbraio 2010 ha reso noto che la misura dell’interesse di mora riguardante soltanto il debito contributivo, dopo aver raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili nel caso di omissione od evasione contributiva, è stabilito per l’anno 2010 al 6,8358% in ragione di anno.
In modo particolare l’Enpals ha precisato che, considerando il regime sanzionatorio previsto dalla L.388/2000, la sanzione civile è pari al tasso annuo del 6,5% annuo quando:
– si verifica un mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui importo è possibile rilevare dalle denunce o registrazioni obbligatorie;
– nel caso di denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento degli importi contributivi, a condizione che il versamento dell’importo dovuto venga effettuato entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data in cui è avvenuta la denuncia;
– nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze collegate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali od amministrativi circa l’obbligo contributivo, riconosciuto successivamente in sede sia giudiziale che amministrativa, a condizione che il versamento venga effettuato entro il termine stabilito dallo stesso Enpals.
Inoltre la sanzione civile non deve essere superiore al 40% dell’importo contributivo non corrisposto entro la scadenza prevista dalla legge. Raggiunto il massimo del tetto delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto al pagamento integrale dell’importo dovuto, sull’importo contributivo dovranno essere aggiunti gli interessi di mora pari al 6,8558% annuo.
L’importo della sanzione civile diventa del 30% annuo quando si verifica:
– una evasione contributiva accertata dall’Enpals;
– una denuncia della situazione debitoria da parte degli interessati dopo un anno dalla scadenza del termine di pagamento;
– una denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, senza che il pagamento avvenga entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa.
E’ stato stabilito che la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo degli stessi contributi non pagati entro la scadenza stabilita dalla legge. E’ stato stabilito che gli interessi di mora, pari al 6,8358% annui, verranno applicati dopo che è stato raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili senza aver provveduto all’intero pagamento del dovuto.
Infine l’Enpals ha precisato che l’interesse di differimento e di dilazione per regolarizzare in maniera rateale il debito relativo ai contributi ed agli accessori è stato stabilito al 7%.
LE NUOVE MISURE DEGLI INTERESSI DI MORA PER PAGAMENTI RITARDATI ALL’ENPALS a cura del Prof. Giulio D’Imperio, Collaboratore della Redazione Fiscosport – Corato (BA)
L’Enpals con la circolare n.5 del 9 febbraio 2010 ha reso noto che la misura dell’interesse di mora riguardante soltanto il debito contributivo, dopo aver raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili nel caso di omissione od evasione contributiva, è stabilito per l’anno 2010 al 6,8358% in ragione di anno. In modo particolare l’Enpals ha precisato che, considerando il regime sanzionatorio previsto dalla L.388/2000, la sanzione civile è pari al tasso annuo del 6,5% annuo quando: