Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
Il c.d. “Decreto IVA” (art. 10, co. 1, n. 18, D.P.R. 633/1972) prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da parte di professionisti sanitari abilitati: in quanto dirette alla verifica delle condizioni di salute e alla tutela dell’integrità psicofisica dell’atleta, rientrano tra le prestazioni esenti anche le visite mediche finalizzate al rilascio dell’idoneità sportiva, sia agonistica che non agonistica.
Tale principio è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005, § 2.2, che tra le prestazioni esenti include espressamente anche le certificazioni medico-sportive, e confermato nella risposta a interpello n. 452 del 9 settembre 2022, che ha ribadito la necessità che dette prestazioni siano effettuate da professionisti sanitari abilitati e autorizzati.
Nel caso prospettato l’esenzione si applica anche quando la fattura è intestata all’ente sportivo, anziché al singolo atleta, in quanto ai fini IVA rilevano la natura sanitaria della prestazione e i requisiti professionali di chi la esegue, non il soggetto che ne sostiene il costo.
Pertanto la fattura, riporterà la dicitura: «Operazione esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, D.P.R. 633/1972».

