Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
Il quesito posto dal gentile lettore ricorda l’importanza di un tema, invero spesso sottovalutato, connesso alla tutela della salute e sicurezza dei partecipanti ad una manifestazione sportiva (intesi in senso ampio e comprensivi di atleti, pubblico, ufficiali di gara e di tutte le altre figure coinvolte a vario titolo nell’evento).
La normativa da cui muovere per avere una risposta è l’art. 18 del TULS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – Regio decreto 1931 n. 773).
Ai sensi di tale disposizione “i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore”.
Se, apparentemente, il tenore letterale della norma può sembrare comprensibile, è necessario chiarire alcuni aspetti.
Innanzitutto, il precetto normativo non impone di richiedere un’autorizzazione, ma di effettuare una comunicazione a carico degli organizzatori di gare, manifestazioni, eventi in luogo pubblico. Soprattutto quest’ultima precisazione (ovvero il significato di luogo pubblico) è spesso foriera di dubbi e perplessità.
L’art. 18 del TULS, al riguardo, specifica che “è considerata pubblica anche una riunione che, seppure indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata”.
Si tratta, pertanto, di qualsiasi riunione, intesa in senso ampio e comprensiva di ogni evento di natura politica, religiosa, sociale o sportiva che, svolgendosi in luogo pubblico o aperto al pubblico, e in considerazione della presenza di un numero elevato di persone, deve essere portata a conoscenza delle autorità pubbliche, tenute a vigilare sullo svolgimento corretto dell’iniziativa, nonché a dettare eventuali disposizioni a garanzia dell’ordine pubblico.
La ratio della norma è, infatti, proprio quella di tutelare l’ordine pubblico in caso di riunioni che, per le caratteristiche sopra citate, hanno natura di evento “non privato”.
A tale fattispecie sembra potersi ricondurre la manifestazione organizzata dal lettore, considerato l’elevato numero di atleti, oltre che, probabilmente, di genitori, vista la loro giovane età.
Proprio al fine di garantire il rispetto della ratio sottesa alla norma, da un lato, il questore (non solo nel caso di omesso avviso, ma anche) per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla stessa (così art. 18, co. 4, TULS); dall’altro, è opportuno che l’organizzatore comunichi l’evento, non appena ne abbia notizia, fornendo tutte le informazioni possibili sul tipo di manifestazione, quali giorno, ora, luogo, percorso e oggetto, indicando anche il numero approssimativo dei partecipanti.
L’importanza della citata comunicazione è evidenziata dalle conseguenze stabilite per la sua inosservanza e consistenti nell’inflizione – ai trasgressori – di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10000.
Del pari, con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 1000 a 12000 euro) viene punito il mancato rispetto del divieto o delle prescrizioni eventualmente imposte dall’autorità per lo svolgimento della manifestazione, a garanzia del rispetto dell’ordine pubblico.

