Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
Sì, la comunicazione tramite RASD è dovuta anche per i lavoratori stranieri.
L’obbligo di trasmissione dell’UniLav-Sport attraverso il RASD — previsto dall’art. 35, co. 2, del D.lgs. 36/2021 — grava infatti sul committente (ASD, SSD, FSN, EPS) in ragione della natura del rapporto di lavoro sportivo e della propria iscrizione al Registro nazionale, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla residenza fiscale del lavoratore. Ne consegue che anche i lavoratori sportivi con cittadinanza estera e non residenti in Italia devono essere comunicati attraverso il RASD mediante UniLav-Sport, nei termini ordinari (entro il trentesimo giorno del mese successivo all’avvio del rapporto, per le co.co.co.)
Sussiste tuttavia un ostacolo pratico che riguarda la procedura di inserimento sul portale.
La piattaforma RASD richiede, in fase di avvio della comunicazione UniLav-Sport, il codice fiscale del lavoratore ai fini della verifica della sua presenza nel Registro come tesserato1. Anche per i soggetti stranieri, pertanto, il tesseramento presso la FSN, DSA o EPS affiliante costituisce presupposto inderogabile della comunicazione.
Le FAQ ufficiali del Dipartimento per lo Sport stabiliscono che per i tesserati con cittadinanza straniera non residenti in Italia non è richiesto il codice fiscale ai fini del solo tesseramento; ma se, oltre a essere tesserati e quindi svolgere attività nell’ambito dello sport dilettantistico (e quindi poter partecipare alle competizioni, avere diritto alla copertura assicurativa, e così via) vorranno stipulare anche un contratto di lavoro, dovranno necessariamente dotarsi anche di codice fiscale.
Di conseguenza, se il cittadino straniero non residente ha già ottenuto un codice fiscale italiano dovrà essere tesserato, e la procedura è identica a quella ordinaria.
Laddove invece il lavoratore straniero ne sia privo, lo stesso dovrà attivarsi preventivamente per l’attribuzione del codice fiscale, che può essere richiesto direttamente a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite persona delegata presente in Italia (con il modello AA4/8 corredato di copia del documento d’identità del delegante).
Per completezza di informazione ricordiamo che qualora, per ragioni operative, non fosse possibile ottenere tempestivamente il codice fiscale, il committente potrà avvalersi del canale alternativo previsto dal D.P.C.M. 27 ottobre 2023, trasmettendo la comunicazione obbligatoria mediante il modello UniLav-Sport attraverso il portale del Ministero del Lavoro, ove è ammessa l’identificazione con documento estero.
Anche in tale caso, se vorrà avvalersi delle agevolazioni specifiche dettate per i lavoratori sportivi, dovrà comunque essere tesserato, requisito che, anche se non detto esplicitamente dalla norma, pare fuor di dubbio che sia necessario.
- Recita la prima parte dell’art. 25 del D.lgs. 36:
“E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore … che … esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo … E’ lavoratore sportivo ogni altro tesserato …“ [↩]

