Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO
L’attività di corsi e lezioni di sci a pagamento si configura come prestazione sinallagmatica (offerta di corsi e lezioni a fronte di specifico corrispettivo per usufruire del servizio) e rappresenta di per sé, sotto il profilo oggettivo, una prestazione commerciale quale attività di scambio.
Ciò premesso, ricordiamo che per gli enti non commerciali e per gli enti associativi la disciplina del TUIR introduce specifiche deroghe stabilendo che non si considerano commerciali:
a) i corrispettivi specifici per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali rese a favore di una determinata platea di soggetti che include soci, associati e tesserati alla medesima organizzazione nazionale (art. 148 co. 3) a condizione che l’ente recepisca e si conformi nel concreto a una serie di clausole statutarie volte a garantire l’assenza dello scopo di lucro, l’effettività del rapporto associativo, la democraticità dell’organizzazione, la sovranità dell’assemblea, la destinazione del patrimonio;
b) le prestazioni di servizi non rientranti nell’attività di impresa rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
Poiché nel caso di specie le prestazioni, pur conformi alle finalità istituzionali dell’ente, vengono rese nei confronti di soggetti terzi è evidente che l’agevolazione sub a) non trovi applicazione.
Quanto alla seconda ipotesi, sub b), pur non disponendo di elementi specifici sulle modalità organizzative e sulla determinazione degli importi delle lezioni, in linea di principio sono da evidenziare molteplici criticità legate al rispetto di tutte le condizioni richieste in via concorrente dalla disposizione: invero la prestazione in sé potrebbe essere facilmente riconducibile ad attività di impresa e/o essere erogata a un prezzo superiore al costo di diretta imputazione (laddove la precisazione utilizzata esclude la possibilità di considerare i costi generali dell’ente) e/o essere generalmente riconducibile alla nozione di specifica organizzazione (ipotizzando le attività tipiche di simili iniziative si pensi alla programmazione e comunicazione delle giornate sulla neve, alla raccolta di adesioni, all’adozione e gestione di sistemi di pagamento, all’assicurazione dei partecipanti, alla suddivisioni in gruppi o classi; alla predisposizione degli incarichi per i maestri, accompagnatori, staff; all’eventuale acquisto di skipass e all’organizzazione del trasposto da e per l’impianto di risalita etc.). Trattasi in definitiva di ipotesi difficilmente percorribile in concreto.
A fini IVA la prestazione sinallagmatica a favore di terzi è sempre rilevante, anche nell’ipotesi di prestazioni non commerciali ex art. 143 TUIR e a maggior ragione quando l’attività sia commerciale: tuttavia il caso di specie, sulla scorta delle informazioni contenute nel quesito, riguarda operazioni senza dubbio riconducibili allo specifico regime di esenzione a fini IVA per le prestazioni sportive, introdotto dall’art. 36 bis d.l. 75/23, in recepimento della direttiva UE 2006/112/CE art.132 lett. m) (v. Stefano Andreani, L’esenzione IVA per l’attività sportiva (art. 36 bis d.l. 75/2023): fa così paura? e S. Andreani e G. Sinibaldi, Enti associativi e IVA: anno nuovo ma stesso problema).
La disposizione, in vigore dal 17 agosto 2023, specifica infatti al primo comma che
le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto
Sotto il profilo soggettivo la disposizione è usufruibile dalla asd, sia in quanto espressamente richiamata tra gli enti sportivi dilettantistici di cui al D.lgs. 36/21, sia comunque più in generale in quanto appartenente alla più ampia categoria degli organismi senza fine di lucro.
Quanto all’oggetto, pare evidente che l’erogazione di lezioni e corsi di sci, individuali e collettivi, rientri a pieno titolo nella nozione di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport e risulta peraltro specificamente enumerata quale attività didattica o formativa.
La disposizione, in ossequio ai principi eurounitari, non richiede che il servizio sportivo sia reso nei confronti di una determinata platea di soggetti qualificati (come ad esempio i tesserati) ma si riferisce genericamente alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica: una connotazione importante che individua in maniera ampia e generalizzata l’attività fisico-sportiva rispetto al perimetro delle prestazioni sportive dilettantistiche riconosciute a fini sportivi e regolate dagli organismi affilianti.
Ne consegue pertanto che l’attività didattica o comunque sciistica nei confronti di non tesserati, correttamente inquadrata e gestita come attività commerciale, nel rispetto del regime fiscale e contabile adottato dall’associazione, determina la rilevanza dei proventi ai fini delle imposte dirette, ires e irap e IVa, ancorchè per operazioni esenti.
Riassumendo:
- ai fini IVA le prestazioni potranno essere trattate in esenzione di imposta ai sensi del citato art. 36bis d.l. 75/23;
- ai fini delle imposte dirette, se l’a.s.d. è in regime di 398, il corrispettivo delle lezioni verso terzi concorre alla determinazione del plafond della l. 398/91 e sarà tassato applicando il coefficiente di redditività del 3%;
- se l’a.s.d. non è in “regime 398” dovrà tassare il reddito derivante dall’attività commerciale con i criteri ordinari.

