Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
Il quesito del gentile lettore ripropone un dubbio frequente per associazioni e società sportive dilettantistiche: la corretta applicazione dell’IVA al momento dell’emissione della fattura per le visite mediche degli atleti quando il prestatore è una struttura sanitaria complessa con una propria individualità giuridica e organizzativa, e committente la prestazione, ancorché erogata a favore dell’atleta, è l’ente sportivo.
Muoviamo anzitutto dal quadro normativo di riferimento: l’art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972 prevede l’esenzione dall’IVA per:
“le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.”
La norma stabilisce quindi due condizioni fondamentali per l’esenzione:
- la prestazione deve avere natura sanitaria, riconducibile a diagnosi, cura o riabilitazione;
- deve essere resa da soggetti abilitati ed esercenti una professione sanitaria vigilata.
La natura delle visite medico-sportive
Le visite mediche per l’attività sportiva agonistica e non agonistica – comprensive di accertamenti clinici, diagnostici e certificativi – rientrano tra le prestazioni di carattere sanitario allo scopo di verificare l’idoneità dell’atleta e di tutelarne la salute.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005, § 2.2), includendo espressamente tra le prestazioni esenti le certificazioni medico-sportive e altre attività di controllo periodico della salute, in quanto dirette alla tutela dell’integrità psico-fisica della persona. Inoltre, con l’Interpello n. 452 del 9 settembre 2022, ha confermato che il regime di esenzione IVA ex art. 10 n. 18 si applica alle prestazioni mediche rese alla persona a condizione che siano effettuate da professionisti sanitari abilitati e autorizzati.
Conclusioni
Le visite e le prestazioni medico-sportive (come quelle propedeutiche all’attività agonistica), rientrando nella tutela della salute ed essendo erogate da professionisti abilitati, possono pertanto beneficiare dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18. E ciò anche quando la fattura viene intestata non al singolo atleta ma all’associazione o società sportiva che sostiene il costo: l’elemento dirimente non è infatti il soggetto pagatore, ma la natura sanitaria della prestazione.
In sintesi:
- la prestazione sanitaria resa alla persona è esente IVA
- il soggetto che paga (atleta o ASD/SSD) è irrilevante ai fini dell’esenzione
- la qualificazione del fornitore (poliambulatorio o medico autorizzato) è determinante per il riconoscimento del regime agevolato
Pertanto la fattura emessa da un poliambulatorio a favore di una ASD o SSD per le visite mediche agonistiche degli atleti deve essere emessa in regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972.
È opportuno che in fattura sia riportata la dicitura, ad esempio:
“Operazione esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/72.”

