Con risoluzione n. 171/E del 23 aprile 2008 (riportata integralmente in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito che le associazioni sportive dilettantistiche aderenti al regime forfetario di cui all’art. 1 Legge 398/1991, possono non presentare l’elenco clienti e fornitori per gli anni 2006 e 2007. Detto chiarimento, tuttavia, non ci lascia sorpresi. Infatti, la redazione di Fiscosport, già più volte si era espressa a favore di tale interpretazione, attesa la valenza delle disposizioni agevolative di cui alla Legge 398/1991 per gli enti sportivi aderenti. Va inoltre ricordato che
Con risoluzione n. 171/E del 23 aprile 2008 (riportata integralmente in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito che le associazioni sportive dilettantistiche aderenti al regime forfetario di cui all’art. 1 Legge 398/1991, possono non presentare l’elenco clienti e fornitori per gli anni 2006 e 2007.
Detto chiarimento, tuttavia, non ci lascia sorpresi. Infatti, la redazione di Fiscosport, già più volte si era espressa a favore di tale interpretazione, attesa la valenza delle disposizioni agevolative di cui alla Legge 398/1991 per gli enti sportivi aderenti.
Va inoltre ricordato che, il chiarimento in oggetto si è reso necessario attesa la netta contrapposizione di due diversi provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate:
– il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007;
– e la circolare ministeriale n. 53/E del 3 ottobre 2007.
Mentre con il provvedimento del 25 maggio 2007 (al paragrafo 3.2) era previsto, per gli anni 2006 e 2007, l’esonero dalla trasmissione dei dati relativi a fatture emesse e ricevute per le quali non fosse prevista la registrazione ai fini dell’IVA, con la circolare ministeriale n. 53/E del 2007, diversamente, sussisteva l’obbligo di compilazione e trasmissione degli elenchi suddetti, anche per i soggetti non tenuti alla registrazione analitica dei corrispettivi e degli acquisti.
Infatti era scritto (al paragrafo 2.1) che, “la registrazione .. omisis.. è un adempimento successivo e diverso da quello di emissione delle fatture e le norme in commento dispongono che l’obbligo di compilazione e trasmissione degli elenchi è correlato a quello di emissione o ricezione delle fatture e non a quello di registrazione.”
Pertanto, a pochi giorni dalla scadenza del termine previsto per l’adempimento suddetto, la risoluzione ministeriale del 23 aprile 2008, n. 171E è esplicita nell’affermare che i soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al citato articolo 1 della legge n. 398 del 1991, non tenute, per legge, all’obbligo di registrazione delle fatture emesse e ricevute, “possono non comunicare, entro il 29 aprile 2008, i dati relativi alle fatture emesse e ricevute nell’anno 2007.”