Il quesito
Risposta di: Marco D'ISANTO
Dal quesito non si comprende esattamente la natura della prestazione. Proviamo dunque a distinguere due casi possibili.
Il primo è relativo all’ipotesi in cui altri soggetti utilizzino gli spazi e l’impiantistica sportiva della società. Questo tipo di prestazione è riconducibile nell’alveo delle prestazioni di tipo commerciale.
Dovrà essere emessa una fattura con causale "locazione". Se l'accordo è disciplinato mediante un contratto di locazione o sub-locazione regolarmente registrato si ritiene che il canone sia esente IVA (ex art. 10 d.p.r. n. 633/1972), altrimenti dovrà essere ordinariamente assoggettato a IVA negli altri casi. Il ricavo sarà imponibile (in modo forfetario qualora sia stata esercitata l'opzione per il regime di cui alla Legge 398/91) ai fini IRES.
Su questo tema, e per ulteriori approfondimenti, si veda la risposta fornita da Patrizia Sideri, Condivisione di spazi tra a.s.d. – Risposta al Quesito dell'Utente n. 8957, in Newsletter n.10/2014.
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L’altra ipotesi è invece relativa al caso in cui gli atleti di altre società sportive (ovvero le stesse altre società sportive) richiedano prestazioni di tipo sportivo alla società in questione; in caso in cui, cioè, la prestazione da loro richiesta non sia la mera messa a disposizione degli spazi ma comprenda anche organizzazione, istruttori, ecc.
In questo caso il comma 4 dell’art. 4 del d.p.r. n. 633/1972 dispone che si considerano realizzate nell'esercizio di attività commerciali – e come tali assoggettate a IVA – le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Trattandosi di un ente sportivo dilettantistico la non imponibilità ai fini IVA riguarda solo le prestazioni svolte nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche affiliate entrambe alla medesima organizzazione nazionale, come potrebbe essere una federazione nazionale sportiva o un ente di promozione sportiva.
Nel caso in cui gli enti non risultassero affiliati entrambi alla medesima organizzazione nazionale le prestazioni sarebbero invece comunque imponibili ai fini IVA e ai fini IRES e andrebbe quindi emessa una fattura con causale relativa alla erogazione di corsi sportivi.