Il quesito
Risposta di: Fabio ROMEI
Una ASD con Partita IVA ed in regime 398/91 acquista materiale sportivo da un’azienda con sede in un paese UE con doppia partita Iva (italiana e dello stato UE dove ha sede legale), la ASD non è iscritta al Vies e, pertanto, ha pagato Iva in fattura al 22%, ove è espressamente indicato in fattura “Italian IVA (22%)”, è inoltre riportata (sempre in fattura) la voce “TRANSACTION DONE WITH ITALIAN VAT NUMBER IT….”. La rivendita sarà effettuata a beneficio, esclusivo, dei propri soci e tesserati e sarà versata all’erario la metà dell’IVA caricata sulla vendita cosi come prevede il regime agevolato di cui sopra, per quanto esposto si chiede se:
- è corretto l’iter acquisto/rivendita senza fare uso (ai soli fini della semplificazione) di inversione contabile?
- la fattura d’acquisto, poiché non viene caricata dall’azienda nel cassetto dell’ASD, ha valore legale e se la risposta è affermativa quali elementi essenziali deve contenere?
- a seguito dell’acquisto del materiale in parola da parte di soci e tesserati, non essendo questi soggetti passivi IVA è obbligatorio emettere fattura elettronica o è possibile emettere una ricevuta di tipo commerciale comprensiva sempre d’IVA?
Grazie dell’attenzione
L’iter seguito dalla ASD risulta nel complesso corretto, come di seguito motivato.
L’associazione, pur dotata di partita IVA, non è iscritta al VIES e pertanto non può effettuare acquisti intracomunitari ai sensi dell’art. 38, comma 5, del D.L. 331/1993.
Il fornitore comunitario, disponendo anche di una partita IVA italiana, ha correttamente emesso fattura con IVA al 22%, indicando che l’operazione è avvenuta con la propria posizione IVA italiana (“Transaction done with Italian VAT number IT…”).
In questo caso, l’operazione non costituisce un acquisto intracomunitario, ma una cessione interna territorialmente rilevante in Italia pertanto non si applica l’inversione contabile (reverse charge), poiché l’imposta è già stata assolta dal fornitore identificato in Italia.
La fattura emessa dal fornitore è fiscalmente valida, anche se non compare nell’area fatture e corrispettivi dell’Associazione ( il fornitore estero identificato ai fini IVA in Italia, non è obbligato a emettere fattura elettronica tramite SdI) se contiene tutti i seguenti elementi essenziali:
- dati identificativi completi del fornitore e dell’ASD;
- descrizione dei beni ceduti;
- imponibile, aliquota e ammontare dell’IVA;
- indicazione che l’operazione è effettuata tramite la partita IVA italiana del fornitore.
La fattura, anche in formato PDF, costituisce valido documento giustificativo dell’acquisto e va conservata ai fini fiscali.
La successiva rivendita del materiale ai soci e tesserati, pur se limitata, costituisce sempre attività commerciale soggetta a IVA. L’associazione avendo optato per il regime forfetario legge398/91, è esonerata dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, salvo che questa sia richiesta espressamente dal cliente pertanto può emettere una “ricevuta commerciale” contenente il prezzo comprensivo di IVA ed indicando che si tratta di una ASD in regime forfetario e come tale esonerata dall’emissione della fattura.
In conclusione l’operazione descritta:
- è corretta sotto il profilo IVA essendo l’acquisto stato regolarmente assoggettato a IVA italiana. Non essendo un’operazione intracomunitaria non si applica l’inversione contabile;
- la fattura ricevuta è valida se presenta tutti gli elementi essenziali su richiamati;
- la rivendita ai soci può essere documentata con semplice ricevuta commerciale, essendo la ASD esonerata dall’emissione della fattura elettronica salvo richiesta del cliente.

