Il quesito
Risposta di: Fabio ROMEI

Correttamente nel quesito si richiama l’attenzione sul fatto che la Pole dance non compare nell’elenco delle discipline sportive riconosciute da CONI e/o CIP, e che la Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), nell’ambito delle discipline riconosciute, comprende la Ginnastica Acrobatica (codice B1002), categoria nella quale la pole dance può essere ragionevolmente ricondotta per affinità tecnica e motoria.
In vista dei controlli di Sport e Salute e, più in generale, per la corretta qualificazione ai fini sportivi dell’associazione, è essenziale che l’oggetto sociale sia formulato in modo coerente con le discipline riconosciute e con quanto dichiarato al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
Pertanto se nello statuto è indicata unicamente la “pole dance” come attività, senza alcun riferimento ad attività ginniche o acrobatiche, è consigliabile procedere con una modifica statutaria facendo riferimento alla ginnastica acrobatica quale disciplina prevista dalla Federazione Ginnastica d’Italia e inserita nell’elenco di quelle riconosciute dal CONI.
La retrodatazione non è giuridicamente ammissibile: il verbale può essere approvato oggi, ma avrà effetto dalla data della delibera e del successivo deposito presso l’Agenzia delle Entrate.
Una volta approvata la modifica, è opportuno darne comunicazione all’ente affiliante, che provvederà ad aggiornare i dati nel RASD indicando come disciplina di riferimento “Ginnastica Acrobatica (B1002)”
In sintesi la soluzione corretta è quella di provvedere alla modifica statutaria così da evitare contestazioni sulla natura sportiva dell’associazione e assicurare coerenza con la classificazione del Registro.