Il quesito
Risposta di: Roberto SELCI
La corretta imputazione e, a volte, la necessaria ripartizione delle quote di partecipazione al campo estivo sportivo – tra proventi istituzionali e commerciali – è argomento non sempre con univoco e occorre sempre delineare il perimetro di attività effettivamente svolta all’interno dell’iniziativa con particolare attenzione a eventuali servizi connessi.
Nello specifico del quesito, viene individuato un campo estivo sportivo all’interno di un villaggio dove si insegna la pratica della pallacanestro e tutti i partecipanti risultano essere puntualmente tesserati. In via preliminare è opportuno osservare che il semplice tesseramento, se non riferibile ad atleti che svolgono normalmente e puntualmente attività sportiva con la A.S.D. nel corso dell’anno, potrebbe non essere elemento sufficiente a qualificare il campo estivo sportivo come attività esclusa ex art. 4, c. 4, DPR 633/72 (fuori campo) e de-commercializzata ex art. 148, c. 3, TUIR, in quanto si presuppone che il c.d. “centro estivo sportivo” non sia altro che la logica prosecuzione delle attività sportive, non temporanee, svolte dai tesserati nel corso della stagione sportiva
Per quanto attiene alla ripartizione della quota richiesta dalla struttura ospitante e riaddebitata ai partecipanti, occorre distinguere il profilo della qualificazione dell’attività da quello del regime IVA applicabile alle singole prestazioni.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 17 maggio 2010 (risposta al quesito n. 3) chiarisce che possono beneficiare della decommercializzazione soltanto le attività che costituiscono il naturale completamento degli scopi istituzionali dell’ente. Da tale principio consegue che la quota riferibile all’attività sportiva, ove ne ricorrano tutti i presupposti soggettivi e oggettivi, può seguire il regime proprio dell’attività istituzionale.
Diverso è il tema delle prestazioni di vitto e alloggio. Tali servizi, infatti, non possono automaticamente essere ricompresi tra le attività istituzionali solo perché inseriti nel corrispettivo complessivo del camp.
La soluzione dipende, piuttosto, dalla concreta configurazione dell’operazione. Se il camp viene commercializzato come prestazione unitaria, comprensiva di attività sportiva, vitto, alloggio ed eventuali ulteriori servizi accessori, occorre preliminarmente stabilire se ricorra un’unica prestazione complessa, alla quale applicare un unico regime IVA secondo i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di prestazioni uniche (per tutte Město Žamberk, causa C-18/12, riguardante proprio i servizi connessi alla pratica sportiva). In tale ipotesi non è possibile affermare aprioristicamente che la componente ricettiva possa essere assoggettata all’aliquota del 10 per cento; e occorrerebbe applicare l’IVA al 22% all’intera prestazione, non potendo beneficiare per il servizio di vitto e alloggio della decommercializzazione dei corrispettivi.
Qualora, invece, sotto il profilo contrattuale ed economico, sia effettivamente individuabile una distinta remunerazione dell’attività sportiva rispetto ai servizi di vitto e alloggio, può essere sostenibile l’applicazione del diverso regime proprio delle singole prestazioni. Anche in questo caso, tuttavia, la separazione deve essere reale, documentata e coerente con le modalità di organizzazione e fatturazione del campus, non essendo sufficiente una mera scomposizione contabile del corrispettivo.
Si osserva infine che, laddove l’Associazione abbia optato in precedenza per l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui alla Legge 398/91, l’importo dell’IVA dovuta potrà godere dell’abbattimento del 50%, trattandosi di attività connesse agli scopi istituzionali.

