Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI
Le indennità chilometriche, i cui valori di riferimento per il calcolo dei costi di utilizzo del proprio veicolo sono stati recentemente aggiornati (Tabelle ACI 2026 pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23.12.2025), rientrano nel novero delle spese documentate che, sino al 2024, erano considerate non imponibili se sostenute per trasferte al di fuori della sede di lavoro.
Diversamente il rimborso degli spostamenti avvenuti all’interno del comune concorreva alla formazione del reddito, con l’unica eccezione rappresentata dalle spese di trasporto scaturenti da documenti emessi dal vettore (biglietto, abbonamento bus o treno, ricevuta del taxi) che il lavoratore doveva accuratamente dettagliare in una nota pié di lista.
Con decorrenza 01.01.2025, per effetto del D.lgs 192/2025, decreto delegato Irpef in attuazione della L. 111/2023, il novellato quarto periodo del comma 5 dell’articolo 51 del TUIR recita:
“le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate non concorrono a formare il reddito”.
È stato espunto il precedente riferimento ai“documenti provenienti dal vettore” e pertanto, dal 1° gennaio 2025, anche in caso di trasferta entro il comune di residenza dell’ASD il rimborso chilometrico, calcolato in base alle tabelle ACI e riconosciuto al lavoratore sportivo per l’utilizzo del mezzo privato, se debitamente provato, documentato e corrisposto tramite modalità tracciabili (bonifico, carta credito ecc. – L. 207/2024) non concorre a formare il reddito imponibile del percipiente. Conseguentemente tali somme non sono da considerare ai fini della formazione delle soglie di esenzione previdenziale (€ 5.000 annui) e fiscale (€ 15.000 annui) ex articoli 35 (comma 8 bis) e 36 (comma 6) del D.lgs 36/2021.
L’Agenzia delle Entrate inoltre, con CM 15/E del 22.12.2025, tra l’altro ha evidenziato che, se debitamente documentati, anche i rimborsi delle spese di pedaggio e parcheggio per trasferte, sia all’interno che al di fuori del territorio comunale, non costituiscono imponibile da assoggettare a tassazione.
Dal quesito emerge che il Presidente del sodalizio è beneficiario di compensi sportivi. A tal proposito si raccomanda di verificare preliminarmente che tale possibilità non sia preclusa dallo statuto, dopodiché, al fine di rispettare il divieto di distribuzione di utili, anche in forma indiretta, di erogare un compenso in linea con gli altri collaboratori sportivi.

