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    Home In Evidenza Il lavoratore sportivo con partita IVA
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    Il lavoratore sportivo con partita IVA

    Fabio ROMEI
    Dottore Commercialista in Roma
    12 Ottobre 2022
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      L’art. 25 del d. lgs 36 indica che l’attività di lavoro sportivo "può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo". Quando si parla di lavoro autonomo ci si riferisce, oltre che alla collaborazione coordinata e continuativa, a coloro che avendo aperto la partita IVA svolgono l’attività sportiva ai sensi dell’art. 53 comma 1 del T.U.I.R. - che considera reddito da lavoro autonomo quello che deriva “dall’esercizio di arti e professioni ovvero l’esercizio abituale, anche se non esclusivo, di un’attività diversa da quelle di impresa”

      Gli elementi che identificano l’attività di lavoro autonomo sono:

      • autonomia: organizzazione propria attività / no vincolo subordinazione
      • abitualità: il soggetto deve porre in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo (professionalità).
      • natura non commerciale: questa caratteristica differenzia le attività che originano redditi di lavoro autonomo da quelle che danno luogo a redditi d’impresa.

      La definizione tributaria richiama il profilo civilistico del lavoro autonomo stesso che fa riferimento al contratto d’opera (di cui all’art. 2222 c.c.) e alla prestazione d’opera intellettuale (di cui all’art. 2230 c.c.), nei quali il soggetto si obbliga, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un’opera o un servizio nei confronti del committente con lavoro prevalentemente proprio.

      Al “professionista sportivo” il d.lgs. 36 riconosce specifiche agevolazioni fiscali e previdenziali.

      Dal punto di vista tributario l’art. 36 comma 6 prevede che i compensi percepiti nell’area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Superata tale soglia di esenzione il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione, solo per la parte eccedente l’importo dei 15.000 euro, secondo il regime fiscale applicato:

      • se forfetario applicando il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice Ateco utilizzato per determinare l’imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva;
      • se ordinario applicando le ordinarie aliquote fiscali.

      Dal punto di vista previdenziale l’art. 35 comma 2 prevede, anche per i lavoratori sportivi autonomi, il diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevedendo l’aliquota previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) del:

      • 25% per coloro che non sono assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati a cui si aggiunge l’aliquota contributiva aggiuntiva del 0,72% per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale e del 0,51% per la c.d. ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa);
      • 24 % per i pensionati o soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.

      Dette aliquote sono quelle già in essere per tutti i lavoratori autonomi dotati di partita IVA iscritti alla gestione separata Inps.

      Il contributo previdenziale si applica sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro. Superata tale soglia di esenzione tutti i compensi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale. Si crea, in sostanza, un’analogia con il trattamento previdenziale dei compensi per attività di lavoro autonomo occasionale.

      Al fine di rendere più sostenibile la riforma viene previsto che fino al 31.12.2027 la base imponibile su cui calcolare il contributo previdenziale è ridotta del 50%.

      Come precisato nella relazione illustrativa al decreto correttivo non si tratta di una decontribuzione ma di una riduzione della base imponibile e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche, che saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati. Non subiscono, invece, riduzione le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione, che quindi vengono garantiti per intero.

      L’apertura della partita Iva per svolgere l’attività di lavoro sportivo può essere molto interessante per coloro che hanno i requisiti per accedere al regime forfetario che non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.

      Si ricorda che i soggetti che aderiscono al regime forfetario determinano il reddito applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che identifica l’attività esercitata. Il legislatore, dunque, non dà la possibilità di dedurre dal reddito di lavoro autonomo quelli che sono costi inerenti (spese per acquisto beni strumentali, spese per utenze, ecc.). Gli unici costi deducibili sono i contributi previdenziali versati, nel caso specifico, alla gestione separata INPS.

      Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 5%, per i primi 5 anni di attività e successivamente del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP ed inoltre non addebita l’Iva in fattura ai propri clienti ( aspetto da non trascurare laddove come spesso accade ne mondo dello sport per l’associazione o società sportiva dilettantistica l’Iva sugli acquisti non può essere può portare in detrazione e rappresenta quindi un onere aggiuntivo del 22%).

      Come si evince dalla tabella seguente il lavoratore sportivo autonomo per effetto delle agevolazioni previste dal regime forfetario e dalla esenzione sui primi 15.000 euro subisce una “pressione fiscale” che non ha eguali nel sistema tributario vigente.

      IMPOSTE PROFESSIONISTA FORFETARIO
      Compenso lordo15000200002400030000
      Soglia di esenzione15000150001500015000
      reddito di riferimento ai fini fiscali05000900015000
      Reddito imponibile (ipotizzando coeff. 78%)03900702011700
      imposta sostitutiva 5%0195351585
      % imposte sui compenso lordo00,9751,7552,925
           
      dopo 5 anni imposta sostitutiva 15%058510531755
      % imposte sui compenso lordo02,9255,2658,775

      CONTRIBUTO PREVIDENZIALE

      Professionista non iscritto ad altre forme di previdenza
      Compenso lordo15000200002400030000
      Soglia di esenzione5000500050005000
      Base imponibile contributi minori10000150001900025000
      Riduzione del 50% per i primi 5 anni50007500950012500
      Contributo previdenziale IVS aliquota 25%1250187523753125
      Contributi minori pari all’ 1,23%123184,5233,7307,5
      TOTALE13732059,52608,73432,5
      Professionista già iscritto ad altre forme di previdenza
      Contributo previdenziale IVS aliquota 24%1200180022803000
      Contributi minori non dovuti0000

      DUE NOTE METODOLOGICHE:

      – ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva non si è considerato che è possibile portare in deduzione tutti i contributi previdenziali versati nell’anno di imposta con conseguente effetto migliorativo sull’imposta da versare.

      – è possibile una diversa costruzione dei conteggi, applicando al totale dei compensi percepiti il coefficiente di redditività del 78% e solo dopo la soglia di esenzione dei 15.000 euro, con ovvi vantaggi in termini di risultato finale, ma si tratta di un procedimento che ci convince poco e, quantomeno per prudenza, non ci sentiamo certo di indicare come corretto.

      Gli aspetti ancora da chiarire

      Posto che le agevolazioni fiscali e previdenziali di cui sopra sono previste nell’ambito dell’area del dilettantismo ci si chiede esse si possano applicare alla generalità dei compensi percepiti dal lavoratore autonomo con partita IVA o solo ai compensi che provengono da soggetti che operano all’interno dell’ordinamento sportivo.

      In altri termini, per fare un esempio, ci si chiede: il professionista che svolge la sua prestazione sia a una a.s.d. che a un albergo insegnando tennis ai clienti della struttura può godere dell’abbattimento fiscale e previdenziale su tutto il reddito prodotto o deve prendere in considerazione solo quello che deriva dalla a.s.d.?

      Per rispondere a questo quesito occorre definire chi sono i lavoratori sportivi indicati dall’art 25.

      Sono tutti coloro che svolgono attività sportiva dietro corrispettivo indipendentemente dal soggetto fruitore della prestazione e quindi quello che rileva è l’attività svolta o sono solo quelli che rivolgono le loro prestazioni a favore di soggetti che appartengono all’ordinamento sportivo ?

      Sul punto si stanno formando due correnti di pensiero.

      La prima ritiene che si possa parlare di lavoro sportivo a prescindere dal committente evidenziando che nella definizione di lavoratore sportivo contenuta nell’art. 25 non vengono indicati i soggetti interessati alla prestazione a differenza di quanto avviene in altri articoli contenuti del decreto come:

      • l’art. 29 relativo alle prestazioni dei volontari di cui possono avvalersi le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute s.p.a.;
      • l’art. 36 nella parte relativa ai premi che possono essere erogati ad atleti e tecnici da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche;
      • l’art. 37 relativo alle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale che devono essere rese in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

      La seconda, più prudente, a cui ci sentiamo di aderire, è quella in cui si ritiene che nell’articolo 25 il riferimento, nella definizione di lavoratore sportivo, a colui che “….indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo“ debba essere interpretato come colui che “sia nel settore professionistico che dilettantistico esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”.

      La definizione di cosa sia il settore dilettantistico contenuta nel precedente art 2 alla lettera hh) “settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico” e l’esplicita indicazione all’area del dilettantismo nell’art 35 ( Trattamento pensionistico) e nell’art. 36 ( Trattamento tributario ) porterebbe quindi a ritenere che non rientrano nelle agevolazioni sia tributarie che previdenziali i ricavi che provengono da soggetti che non appartengono a tale ambito.

      Sul punto è quanto più opportuno un chiarimento di fonte ufficiale

      Altra questione a cui è importante dare risposta certa per evitare futuri contenziosi è se alla “nuova partita IVA” aperta da colui che in precedenza svolgeva la stessa attività come “collaboratore sportivo” (anche a favore dello stesso committente) ai sensi dell’art. 67 lett. m) del T.U.I.R. possa applicarsi per i primi 5 anni l’aliquota ridotta del 5 % prevista per le nuove attività produttive – che, si ricorda, è preclusa laddove l’attività da esercitare costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo -.

      Sul punto riteniamo che l’inquadramento tra i redditi diversi delle somme fino a ora percepite dallo sportivo dilettante possano consentire di applicare per i primi 5 anni l’aliquota ridotta del 5 % considerando anche che l’Agenzia delle Entrate in passato ha già avuto modo di chiarire che, ai fini della verifica del requisito della mera prosecuzione di attività precedente, la circostanza di aver svolto nell’anno precedente prestazioni occasionali non impedisce l’accesso al regime, in quanto le stesse costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 T.U.I.R. e non sono quindi produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa. (Circolare 30 maggio 2012 n°17)

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        Fabio ROMEI
        Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Consulente e revisore di federazioni sportive nazionali ed enti sportivi. Svolge attività di formazione per la Scuola dello Sport del CONI dal 1998. Docente nel corso di Management sportivo CONI Luiss e nel Master di primo livello in Diritto e Management dello Sport della Università Link Campus University; Vice presidente commissione società sportive ODCEC Roma e membro della Società Italiana di Management Sportivo. Dal 2019 è socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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