Il nuovo regime speciale per i “contribuenti minimi”, disciplinato dai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007 n. 244), appare conveniente solo per alcuni dei contribuenti che vi possono accedere, ma fra di essi ci sono sicuramente gli istruttori, i maestri di sci e di tennis, gli allenatori, professionisti e quindi titolari di partita IVA, che prestano la propria attività a favore delle società sportive in regime 398.
Ad essi, ed alle società che ad essi corrispondono compensi, si raccomanda un’attenta lettura del presente articolo.
Parte prima – Punti principali della normativa e prime sommarie valutazioni di convenienza
In estrema sintesi il citato regime dei “contribuenti minimi” è applicabile a soggetti con volume d’affari inferiore a 30.000 euro annui e prevede:
– la tassazione ai fini delle imposte sui redditi con un’aliquota fissa, sostitutiva di IRPEF e addizionali, del 20%,
– il totale esonero da IVA sui ricavi (accompagnato ovviamente dall’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti),
– una serie di semplificazioni contabili,
– l’esonero da studi di settore e parametri.
Rinviando alla seconda parte di questo articolo per l’illustrazione dei dettagli più importanti di tale regime, esaminiamo brevemente le conseguenze di tali quattro agevolazioni.
1) Per quanto riguarda le imposte dirette (e naturalmente sulla base delle aliquote IRPEF, e soprattutto delle addizionali regionali e comunali, in vigore oggi), che generano un carico fiscale nettamente inferiore al 20% per redditi fino a 15/20.000 euro, esso appare conveniente essenzialmente in due ipotesi:
a) in caso di reddito fra 20.000 e 30.000 euro (convenienza peraltro abbastanza contenuta)
b) in caso di titolarità di altri redditi, diversi da quelli di partecipazione, per importi consistenti (convenienza che può anche essere decisamente rilevante); tali altri redditi infatti “spingono” il reddito di impresa o lavoro autonomo su aliquote molto più elevate del 20%
2) Per quanto riguarda l’IVA, invece:
c) per chi ha clienti titolari di partita IVA, per i quali che vi sia o meno IVA non fa differenza, il regime speciale significa solo la perdita della detraibilità IVA sugli acquisti: un danno tanto più grande quanto rilevanti sono gli acquisti con IVA
d) per chi invece ha clienti privati, o che comunque non possono detrarre l’IVA sugli acquisti (enti pubblici, società sportive e altri enti non commerciali, ecc.), l’esonero porta indubbi vantaggi.
Nella terza parte di questo articolo sono riportate alcune esemplificazioni numeriche per rendere immediatamente comprensibile quanto qui sopra esposto ai punti 1 e 2.
3) Passando alle semplificazioni contabili, il fatto che da esse derivi un risparmio sui costi dell’assistenza professionale, non è forse così immediato come potrebbe apparire.
Da un lato è certamente possibile che esse consentano di fare a meno (o comunque ridurre notevolmente la necessità) dell’assistenza di un professionista, dall’altro se al professionista invece di chiedere la tenuta della contabilità si chiede di gestire il passaggio fra i regimi e tenere “monitorata” ogni anno la posizione per valutare se vi sia la possibilità e la convenienza di rimanere nel regime agevolato, forse il conto a fine anno non sarà molto meno salato…
4) Infine, evidenti sono le conseguenze dell’ inapplicabilità degli studi di settore.
Ora, le due situazioni che godono in misura più rilevante dei benefici del nuovo sistema sono una tipica (l’attività svolta a favore di società sportive in “regime 398”, che quindi non detrai l’IVA sui costi) e l’altra assai frequente (la coesistenza di attività con partita IVA con quella di lavoro dipendente) nel mondo dello sport, invitiamo quindi chi potesse essere interessato a proseguire con attenzione la lettura.
Se poi si considera che tali due fattispecie spesso coesistono, il risparmio fiscale può raggiungere livelli estremamente alti.
Prima di passare all’illustrazione con maggiore approfondimento della nuova disciplina ricordiamo che la scelta fra il regime ordinario e quello agevolato viene desunta dal comportamento del contribuente, di conseguenza l’emissione anche di una sola fattura con IVA significa opzione per il regime ordinario.
Si raccomanda quindi la massima attenzione e quindi, fra l’altro, di non emettere alcuna fattura finchè non sia stata presa una decisione.
Parte seconda – Sintesi della normativa
A) Soggetti ammessi
Possono accedere a tale regime le persone fisiche, residenti in Italia, che:
– hanno conseguito compensi nell’anno precedente, ovvero prevedono di conseguirne nell’anno di inizio dell’attività, per un importo non superiore a 30.000 euro
– non hanno acquistato in totale, nel triennio precedente, beni strumentali per oltre 15.000 euro
Non possono accedere a tale regime i contribuenti che:
– si avvalgono di regimi speciali IVA (agricoltura, editoria, beni usati, agriturismo, ecc.)
– hanno sostenuto spese per dipendenti e assimilati (co.co.pro., borse di studio, ecc.)
– hanno erogato utili ad associati in partecipazione
– partecipano a società di persone, associazioni professionali, S.r.l. in regime di trasparenza
– hanno effettuato esportazioni
– svolgono in via esclusiva o prevalente attività di cessione di immobili o di mezzi di trasporto nuovi
B) Regime imposte sui redditi
I contribuenti minimi sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e non sono soggetti a studi di settore nè a parametri.
Gli esercenti arti e professioni restano obbligati a tenere uno o più c/c bancari nei quali debbono transitare incassi e pagamenti professionali; sono altresì soggetti alle disposizioni sulla riscossione obbligatoriamente con strumenti “tracciabili” degli importi superiori a € 1.000 fino al 30/6/08, € 500 fino al 30/6/08, € 100 oltre tale data.
Sono esenti da IRAP (esenzione peraltro molto probabilmente comunque spettante, data la minima struttura utilizzata).
Si applica un regime “per cassa” assolutamente rigoroso:
– non solo per i lavoratori autonomi ma anche per agli esercenti attività di impresa
– non assumono rilevanza le eventuali rimanenze
– si applica anche all’acquisto di beni strumentali, di qualsiasi importo.
Viene espressamente stabilito che i contributi previdenziali obbligatori per Legge sono deducibili dal reddito d’impresa e non come oneri deducibili; ciò perchè, essendo prevista la tassazione con un’imposta sostitutiva, gli oneri deducibili non entrano nel calcolo dell’imposta da versare.
Il reddito così determinato è assoggettato ad un’imposta, sostitutiva di IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale, nella misura del 20%; vanno perduti sia gli oneri deducibili (categoria peraltro ormai “svuotata”) sia le eventuali detrazioni per oneri (19% di spese mediche, interessi su mutui, assicurazioni, ecc., nonchè il 36% delle spese di ristrutturazione edilizia ed il 55% delle spese per interventi di risparmio energetico).
C) Regime IVA
I contribuenti minimi non addebitano l’IVA ai propri clienti e non detraggono l’IVA sugli acquisti.
Sono esonerati da parte degli adempimenti IVA (conservazione delle fatture emesse, tenuta dei registri, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale, elenchi clienti e fornitori, ecc.); restano tenuti a:
– numerare e conservare la fatture di acquisto
– certificare i corrispettivi (fatture, scontrini o ricevute fiscali)
– rispettare gli obblighi connessi alle operazioni intracomunitarie (integrazione delle fatture di acquisto e versamento dell’IVA, presentazione degli elenchi Intrastat)
– rispettare l’obbligo di autofatturazione e versamento dell’IVA in caso di acquisti in regime di reverse charge
D) Regime transitorio e cambiamenti di regime
La disciplina del regime transitorio e delle conseguenze dell’ingresso e dell’uscita dal regime agevolato è estremamente dettagliata e complessa; ci limitiamo a segnalarne sinteticamente gli aspetti principali.
Sia all’ingresso che all’uscita dal regime agevolato si applica il disposto dell’art. 19-bis2 del D.P.R. 633/72 (“rettifica della detrazione”); in estrema sintesi, se prima dell’applicazione del regime agevolato è stata detratta l’IVA sull’acquisto di beni che verranno utilizzati durante il regime agevolato (rimanenze, beni strumentali) tale imposta deve essere riversata all’Erario, in una o in cinque rate annuali; speculari sono gli obblighi (e i diritti) al momento dell’uscita dal regime.
Sono dettagliatamente regolamentate le ipotesi di duplicazione o salto d’imposta in conseguenza del passaggio dal regime per competenza, ovvero “per cassa ordinario”, al regime “per cassa rigoroso”.
E’ consentito e dettagliatamente regolamentato il riporto delle perdite nei passaggi fra i due regimi.
E’ stabilito uno specifico sistema sanzionatorio, mentre le modalità per la riscossione e l’accertamento sono quelle ordinarie delle imposte sui redditi.
E’ chiaramente regolamentata l’ipotesi di perdita del diritto di usufruire del regime agevolato; si applica il regime ordinario dall’anno successivo, salva l’ipotesi di superamento di 45.000 euro di ricavi, nel qual caso si esce dal regime fin dall’anno in corso, con l’obbligo immediato di scorporare l’IVA dalle fatture emesse e versarla, previa detrazione dell’IVA sugli acquisti (oltre a rispettare tutti gli obblighi formali fin dall’inizio dell’anno).
Infine, è chiaramente stabilito che il regime agevolato è il regime naturale per i contribuenti minimi secondo i criteri sopra esposti; ciò significa che il contribuente che vuole applicare il regime normale deve farlo con comportamenti concludenti e confermando l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale è effettuata l’opzione.
L’opzione esercitata per il 2008 può essere revocata l’anno successivo, per gli anni seguenti invece l’opzione è valida per un triennio, e successivamente vale di anno in anno fino a revoca.
Parte terza – Alcuni esempi numerici
Si ipotizza una addizionale regionale dello 0,9% e un’addizionale comunale dello 0,3%; ovviamente qualora le addizionali dovute in base al comune di residenza siano superiori, aumenta il vantaggio dell’adesione al nuovo regime.
Caso A) Commerciante con acquisti per € 10.000 più IVA, ricavi per € 25.000 (clienti con facoltà di recupero dell’imposta), interessi sul mutuo per prima casa per € 2.000
Regime normale:
– IVA neutra
– IRPEF lorda € 3.450 + addizionali € 180 – detrazione art. 13 € 880 – detrazione per oneri € 380 => dovuta € 2.370
Regime agevolato:
– IVA sugli acquisti indetraibile per € 2.000
– imposta sostitutiva dell’IRPEF € 13.000 X 20% = € 2.600
Maggiori imposte nel regime agevolato € 2.230
Caso B) Professionista con acquisti per € 5.000 + IVA, ricavi per € 30.000 (clienti con facoltà di recupero dell’imposta), spese mediche e assicurazioni per 3.000
Regime normale:
– IVA neutra
– IRPEF lorda € 6.150 + addizionali € 300 – detrazione art. 13 € 660 – detrazione per oneri € 570 => dovuta € 5.220
Regime agevolato:
– IVA sugli acquisti indetraibile per € 1.000
– imposta sostitutiva dell’IRPEF € 24.000 X 20% = € 4.800
Maggiori imposte nel regime agevolato € 580
Caso C) Artigiano con acquisti per € 4.000 + IVA, ricavi per € 24.000 (IVA compresa, clienti privati), quota spese per recupero edilizio € 2.000
Regime normale:
– IVA da versare € 4.000 – 800 = € 3.200
– IRPEF lorda € 3.720 + addizionali € 240 – detrazione art. 13 € 860 – detrazione 36% € 720 => dovuta € 2.380
Regime agevolato:
– IVA sugli acquisti indetraibile per € 800
– imposta sostitutiva dell’IRPEF € 19.200 X 20% = € 3.840
Minori imposte nel regime agevolato € 460
Caso D) Istruttore con acquisti per € 1.000 + IVA, ricavi per € 18.000 (IVA compresa, clienti società sportive in regime 398, che quindi non detraggono l’IVA), nessuna detrazione per oneri
Regime normale:
– IVA da versare € 3.000 – 200 = € 2.800
– IRPEF lorda € 3.220 + addizionali € 170 – detrazione art. 13 € 900 => dovuta € 2.490
Regime agevolato:
– IVA sugli acquisti indetraibile per € 200
– imposta sostitutiva dell’IRPEF € 16.800 X 20% = € 3.360
Minori imposte nel regime agevolato € 1.730
Caso E) Maestro di tennis con redditi da lavoro dipendente (p.es. insegnante) per € 24.000, acquisti per € 1.000, ricavi per € 15.000 (le eventuali detrazioni per oneri non vengono perdute, perchè detratte dalle imposte dovute per il lavoro dipendente, quindi sono irrilevanti)
Regime normale:
– IVA neutra
– IRPEF (sul solo reddito professionale) € 4.880 + addizionali 170 + minor detrazione art. 13 € 470 = € 5.520
Regime agevolato:
– IVA sugli acquisti indetraibile per € 200
– imposta sostitutiva dell’IRPEF € 13.800 X 20% = € 2.760
Minori imposte nel regime agevolato € 2.560