Tra gli importanti dati degli enti affiliati raccolti dal registro, oltre ai dati anagrafici, ricordiamo:
- numero dei tesserati
- attività sportiva, didattica, formativa svolta e/o organizzata
- compensi erogati ai co.co.co. sportivi
- rimborsi erogati ai volontari
Brevemente sul RAS: è disciplinato dai decreti della Riforma dello sport, il d.lgs. 36/2021 e il d.lgs. 39/2021, è attivo presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri a partire dal 31 agosto 2022 e assolve le funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39.
Per quanto ci preme evidenziare nel presente contributo, citiamo i seguenti articoli del Registro, relativamente a quanto previsto per il mantenimento dell’iscrizione:
Articolo 7 – Gestione iscrizioni e conservazione del Registro
2) Eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all’ente sportivo dilettantistico iscritto per il tramite di Organismo sportivo, ivi compreso l’aggiornamento degli amministratori in carica, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo.
3) Fermo quanto previsto al precedente co. 2, i dati riferiti all’attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, svolta dall’ente sportivo dilettantistico, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente, sempre attraverso la piattaforma del Registro, non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo, ovvero entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell’evento.
È pertanto importante che – entro il prossimo 31 gennaio – le ASD/SSD provvedano a verificare i dati presenti all’interno del RAS e a effettuare la loro integrazione, ove siano carenti alcune informazioni; in particolare, ci riferiamo ai dati sulle attività formative, didattiche, sportive, che devono essere popolate direttamente dal sodalizio o dall’ente affiliante, in base al fatto che l’attività sia organizzata o meramente partecipata e al regolamento di ciascun ente.
Lo svolgimento delle attività previste dal Regolamento del Registro è condizione imprescindibile per mantenere l’iscrizione nel Registro e la qualifica di ASD/SSD; oltre che per giustificare il pagamento di co.co.co. sportivi.
Il Regolamento del RAS prevede infatti che per mantenere l’iscrizione al Registro debbano essere annualmente comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno (oppure entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento) i dati riferiti “all’attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa” svolta dall’ente sportivo dilettantistico; inoltre, l’eventuale cancellazione dal Registro a causa del mancato/incompleto aggiornamento non è automatica, ma preceduta dalla “diffida” da parte del Dipartimento per lo sport affinché l’ente affiliato (ASD/SSD) provveda all’adempimento.
Vedasi al riguardo anche quanto pubblicato nelle FAQ di Sport e salute:
Ci sono adempimenti successivi all’iscrizione al “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”?
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’iscrizione, ogni ASD/SSD deve trasmettere, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, sulla piattaforma registro.sportesalute.eu , una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di iscrizione e ogni modifica intervenuta.
Cosa succede se non si provvede all’aggiornamento annuale dei dati?
In caso di mancato o incompleto deposito degli aggiornamenti, il Dipartimento per lo sport diffida l’ASD/SSD ad adempiere, assegnando fino a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l’ASD/SSD è cancellata dal “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.
Il perimetro dell’attività sportiva – La nozione di sport e di attività sportiva dilettantistica
Per perimetrare la nozione di attività sportiva e di sport e comprendere appieno quali siano i dati che è necessario comunicare al Registro, occorre innanzitutto ricordare che dal 2023 l’attività sportiva è riconosciuta dalla Carta costituzionale italiana, in seguito alla modifica apportata con l’inserimento del settimo comma dell’art. 33:
“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.
La valenza costituzionale dell’attività sportiva e del diritto allo sport suggella il lungo percorso che hanno avuto a livello legislativo i concetti di sport e di attività sportiva; ripercorriamo insieme le date salienti della definizione di “sport” e di “attività sportiva”.
Sin dal 1992, la Carta Europea dello sport (13-15 maggio 1992) aveva definito cosa dovesse intendersi per “attività sportiva”, ovvero:
“Qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli”
Con la Riforma dello sport – dopo quasi 30 anni – il D.Lgs. 36/2021, art. 2, I comma, lettera nn), definisce lo “sport” in modo pressoché identico a quanto previsto dalla Carta Europea (ad eccezione dell’aggiunta della dizione “fondata sul rispetto di regole”) come
“qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”
Prima della Riforma, l’excursus del concetto di attività sportiva era stato il seguente.
In base all’art. 7 del D.L. 136/2004, il CONI era stato definito quale “unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche …”, sulla cui base il Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, all’art. 3 (Requisiti per l’iscrizione) aveva individuato quali soggetti iscrivibili “… associazioni/società … che …: … svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza”. Entrambe le attività venivano ritenute necessarie per l’iscrizione e per il suo mantenimento.
In seguito alle contrastate vicende circa la necessità dello svolgimento di ambedue le attività didattica e sportiva, il Collegio di garanzia CONI, con Decisione 29/2021 – Depositata il 29/3/2021, aveva affermato che “non vi è alcuna ragione che consenta di leggere la congiunzione “e” come un “e/o”, reputando sufficiente lo svolgimento di una sola delle due attività”, con questo confermando la necessità di ambedue le attività.
Infine, sempre nel 2021, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3008/2021 del 26/10/2021, aveva affermato che “un’attività può essere considerata «sportiva» se ha «natura fisica», ovvero è caratterizzata da una componente fisica non irrilevante non è necessario che vengano preparati atleti per le gare, poiché non è richiesto che «l’attività sportiva sia praticata ad un determinato livello» o che l’esercizio fisico sia «finalizzato a partecipare a competizioni sportive”.
In seguito alla sentenza della Suprema Corte, il Consiglio Nazionale CONI, con Delibera 16/12/2021, aveva finalmente riconosciuto che le attività sportive/didattiche inserite nel Registro Nazionale del CONI dovessero essere considerate, anche alternativamente, ai fini della regolare iscrizione: “le attività sportive e didattiche inserite nel Registro Nazionale del CONI siano considerate, anche alternativamente, ai fini della regolare iscrizione”.
Tutto questo, ante-riforma, in riferimento al Registro Nazionale del CONI.
In seguito alla riforma, come abbiamo visto, il D.Lgs. 36/2021, all’art. 2, 1° comma, lettera nn), definisce lo “sport” come
“qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”;
ovvero, la normativa della riforma risulta esattamente in sintonia con l’approdo giurisprudenziale e regolamentare del 2021: non è necessario lo svolgimento di entrambe le attività didattica e sportiva, bensì anche solo di una delle due, per rientrare nel perimetro dello svolgimento dell’attività sportiva.
Ma forse era troppo semplice seguire la norma senza generare ulteriore confusione tra gli operatori …
Il Regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS), (allegato) dopo aver affermato tra i requisiti dei soggetti di prima iscrizione “svolgano effettiva comprovata attività sportiva, attività didattica e/o formativa” (art. 5, lettera e), in fase di rinnovo dell’iscrizione (art. 7, numero 3) richiede “… i dati riferiti all’attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa”: che vuol dire…?
E quindi?
Cosa fare a livello pratico
Circa la necessità che sia svolta sia attività sportiva che attività didattica, nonostante sia stato chiarito dalla definizione di “attività sportiva” prevista dalla legge che è sufficiente lo svolgimento di solo una delle suddette attività, permane incertezza. Infatti, nel Regolamento del Registro, se in fase di prima iscrizione è chiaramente prevista la comunicazione dell’avvio di almeno una delle tre attività, in fase di conferma annuale viene riproposta la dizione di “attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa”, frase che introduce un elemento di equivocità del quale sinceramente si poteva fare a meno.
Cosa possiamo pertanto suggerire agli operatori, non tanto per rispettare la legge (che è chiarissima) ma per evitare discussioni e magari contestazioni in sede di eventuale verifica? Ove possibile, di inserire nel RAS – entro il prossimo 31 gennaio – sia le attività sportive, che le attività didattiche (oltre che le formative), controllando che risultino tutte le attività svolte nel 2024, a prescindere dalla durata solare dell’esercizio, interfacciandosi con l’ente affiliante in caso di dati non coerenti e necessità di correzione/aggiornamento.
Ricordiamo infine, che le attività sportive, didattiche, formative, sono come di seguito definite dall’art. 1 del regolamento del Registro, al quale i dirigenti dovranno fare riferimento per popolare – direttamente o mediante l’ente affiliante – i dati all’interno dello stesso:
Con “attività sportiva” si intende l’organizzazione, da parte di un ente sportivo dilettantistico, e/o la sua partecipazione a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali, indette da enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro oppure approvate e/o indette dall’Organismo sportivo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi e all’affiliazione dell’ente sportivo dilettantistico e ne riconosce i risultati.
Con “attività didattica” si intende l’organizzazione e/o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e alla pratica della disciplina sportiva organizzati da ente sportivo dilettantistico iscritto al Registro e/o dall’Organismo sportivo o dall’ente sportivo dilettantistico ad esso affiliato purché in possesso dei requisiti tecnici e organizzativi e delle competenze necessari per l’organizzazione dei corsi e/o definiti e richiesti nei regolamenti dell’Organismo sportivo che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute, a condizione che gli istruttori siano in possesso delle competenze tecniche e professionali richieste per quella specifica disciplina sportiva per la quale svolgono l’attività didattica.
Con “attività formativa” si intende le iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonchÈ mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico purchÈ in possesso dei requisiti tecnici e organizzativi definiti e delle competenze decisi e richiesti nei regolamenti dell’Organismo sportivo che l’ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze tecniche e professionali.
Da ultimo, ci preme evidenziare che i sodalizi che hanno erogato compensi sportivi a soggetti qualificati quali “istruttori” è ovvio che debbano avere attività didattiche inserite all’interno del Registro nella medesima stagione sportiva; così come coloro che hanno erogato compensi come “allenatori” dovranno avere attività sportive svolte.