1) Buongiorno, in relazione alle nuove disposizioni in materia di IVA per i corrispettivi derivanti dalle attività svolte dalle ASD in attuazione degli scopi istituzionali svolte nei confronti dei propri soci che saranno considerati esenti IVA art. 10, si chiede se gli stessi dovranno essere computi nel conteggio del tetto massimo dei 400.000 euro per rimanere dentro i benefici della 398/91.
No.
L’art. 1, comma 1, della legge 398/1991 stabilisce che il regime speciale spetta ai soggetti “che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a …“: è fuor di dubbio che ci riferisca ai proventi commerciali ai fini delle imposte dirette e non dell’IVA (la norma avrebbe parlato non di ricavi ma di volume d’affari).
Si è infatti scritto che si creerà (si sarebbe creato) un “doppio binario”: i corrispettivi specifici da soci o tesserati saranno commerciali ai fini IVA ma rimarranno decommercializzati ai fini delle imposte dirette (e della legge 398).
2) Avendo già acquistato la stampante fiscale per portarmi avanti, posso utilizzare la stessa emettendo scontrino fuori campo IVA art 4… e non inviare ovviamente il flusso telematico in AE?
Certamente.
Sarà sufficiente (e necessario) “defiscalizzare” il dispositivo, in modo da eliminare appunto il meccanismo di trasmissione dei flussi all’Agenzia delle Entrate.
3) La dicitura prevista dall’art. 10 dpr 633/72 per le prestazioni rese a far data dal 1.1.2025 “2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica” come va letta in caso di contratto stipulato fra associazione sportiva dilettantistica e Scuola Statale /Istituto comprensivo? Destinatario della fatturazione è l’ente scolastico (che non ha i requisiti per essere considerato ‘associazione’ e quindi sarebbe da assoggettare a iva al 22%) ma le prestazioni didattiche sono rese agli alunni, quindi ‘a persone che esercitano lo sport /l’educazione fisica’.
Lo stesso quesito si pone fino al 31.12.2024, in cui – se fosse ammessa l’interpretazione per cui i servizi sono RESI ALLE persone (e non all’ente) – il regime applicabile sarebbe comunque quello di esenzione art.10 dpr 633-72.
Non si è mai registrata, purtroppo, una presa di posizione ufficiale sulla questione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Esistono e sono fondate due linee di pensiero, perché la legge, che a ben vedere sotto tale aspetto usa una formulazione analoga a quella attuale dell’art. 4 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 148 T.U.I.R. agevola “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici … effettuate in conformità alle finalità istituzionali“, ma nel caso in esame (come nel welfare, o quando tesserato è il figlio e chi paga il genitore): la prestazione si considera fatta a chi pratica l’attività sportiva o a chi ne paga il corrispettivo?
Personalmente ritengo nettamente più convincente la prima opzione, ma non è infondata (e certamente più prudente, quantomeno dal punto di vista del sodalizio sportivo) la seconda.
Seguendo quella che ritengo l’interpretazione più corretta, le prestazioni sportive, oggi a soci o tesserati e domani “alle persone che esercitano lo sport“, sono oggi fuori campo IVA, domani esenti; e ciò anche se chi corrisponde tali corrispettivi non è il soggetto che ha tali caratteristiche ma p.es. un genitore, una scuola, una società di welfare.
In assenza come detto di una presa di posizione ufficiale, non si può però esser certi che in sede di verifica tale interpretazione sia condivisa.
Per quanto riguarda il secondo quesito, riteniamo contenga un refuso: fino al 31/12/2024 (anzi, quantomeno fino al 31/12/2025) le prestazioni sportive non sono esenti ex art. 10 del D.P.R. 633/72, ma o escluse ex art. 4 del medesimo D.P.R., o esenti a norma dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023.
4) Chiedo se i corsi piscina per tesserati siano esenti da iva dal 2025 o abbiano una decorrenza diversa dai corrispettivi specifici di attività sportive.
Inoltre una ssd in 398 che ha adeguato il registratore telematico per l’esenzione iva e continua ad applicare l’art 10 e non l’art 4 del dpr 633 dal 1 luglio può mantenere questo sistema o è obbligato a cambiare? gli adempimenti “dich iva lipe” vanno fatti in esenzione o esclusi art 4?
Se i corsi in piscina sono tenuti da una asd/ssd che rispetti i requisiti stabiliti dall’art. 4 del D.P.R. 633/72 e dall’art. 148 T.U.I.R. (le due disposizioni sul punto sono identiche) ciò che viene pagato per parteciparvi è corrispettivo specifico per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche assoggettabile all’esclusione IVA (ai sensi del citato art. 4 del DPR 633/72) o all’esenzione IVA ai sensi dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023.
Il secondo quesito ci pare contenga alcune imprecisioni, quindi cerchiamo di chiarire le questioni che esso solleva:
– se la ssd è in regime 398, essa è esonerata dall’obbligo di utilizzo del registratore telematico; ciò non significa divieto di utilizzarlo, ma siccome l’opzione per il regime della legge 398 si manifesta, tra l’altro, anche con comportamenti concludenti, adottare il registratore telematico ci pare, oltre che inutile, forse anche pericoloso, perché potrebbe essere interpretato come volontà di applicare il regime IVA ordinario;
– l’art. 10 del D.P.R. 633/72 attualmente, sia prima che dopo il 1/7/2023, non prevede l’esenzione per le attività sportive, stante, al momento, il rinvio dell’entrata in vigore della normativa di esenzione al 1/1/2026;
– l’art. 36-bis del D.L. 75/2023, in vigore dal 17/8/2023, stabilisce al comma 1 che da tale data (sintetizziamo e semplifichiamo) l’attività sportiva è esente, e al comma 2 che fino a tale data essa rientra nell’esenzione stabilita dall’art. 10 del D.P.R. 633/72 per l’attività didattica;
– in regime 398 la dichiarazione IVA non deve essere predisposta e le LIPE non debbono essere trasmesse, pur se i corrispettivi delle attività sportive siano stati gestiti in regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023;
– fuori dal regime 398 sia in dichiarazione IVA che nelle LIPE debbono essere indicati i corrispettivi delle prestazioni esenti, se ve ne sono; se invece si è applicato l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e quindi l’esclusione (fuori campo) dal campo di applicazione dell’IVA come possibile per le prestazioni sportive, i relativi corrispettivi non vanno inseriti né nella dichiarazione IVA né nelle LIPE
5) Siamo un’ASD con adesione al regime 398. Dalle vostre ultime precisazioni, dal 1/1/2025 (ora dal 1/1/2026 – ndr) gli introiti sportivi (RETTE) non saranno più operazioni ESCLUSE IVA ma diverranno operazioni ESENTI IVA con conseguente obbligo di fatturazione / registrazione di tali corrispettivi e conseguente obbligo di dichiarazione iva. Però se abbiamo capito bene, leggendo le Vs spiegazioni, chi ha aderito al regime 398 (come noi) non ricadrà in tali obblighi, ma dovrà solo rilasciare una semplice ricevuta cartacea all’atto dell’incasso di tali corrispettivi. La domanda è la seguente: “siccome tutti i ns tesserati pagano le rette mensilmente a mezzo di bonifico bancario la contabile del bonifico può considerarsi sostitutiva della sopracitata ricevuta ? Quindi da evitarne l’emissione”
La risposta è positiva.
Ciò che è indispensabile è che di tutti i corrispettivi riscossi si possa dimostrare che provengono da soci o tesserati: che ciò risulti da una copia della ricevuta o dall’estratto conto della banca è irrilevante.
E anche per chi effettua il pagamento, sia una ricevuta rilasciata dall’associazione che una contabile rilasciata dalla banca sono documentazioni pienamente sufficienti a dimostrare di avere, appunto, effettuato il pagamento.
Rammentiamo ancora, per completezza, che la normativa riguardante il passaggio dal regime di esclusione al regime di esenzione IVA per i corrispettivi riferiti all’esercizio di attività sportive ha rinviato detto passaggio al 1/1/2026.