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Newsletter > edizione : 31
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SPONSORIZZAZIONI E LIBERALITA’ A FAVORE DELLO SPORT DILETTANTISTICO (1^ parte)
Una delle criticità dello sport dilettantistico, rispetto a quello professionistico, è rappresentata dall’evidente maggiore difficoltà nel reperire i mezzi finanziari necessari per il sostenimento della propria attività. Gli incassi derivanti dall’attività sportiva svolta con pubblico pagante, i diritti radiotelevisivi, offerte milionarie da parte degli sponsor, plusvalenze derivanti dalla cessione d’atleti ed il ricorso al mercato dei capitali attraverso le quotazioni di borsa (strumenti propri dello sport professionistico) - metodi efficaci o non che possano apparire - non sono, infatti, alla portata delle società e degli altri enti che operano nel vastissimo settore dello sport dilettantistico, se non per alcune trascurabili eccezioni ( es. incassi derivanti dal pubblico pagante, ma con rilevanza, il più delle volte, poco significativa). Tali soggetti, pertanto, sono obbligati, ed ancora di più lo saranno per il futuro, ad industriarsi per “convincere” soggetti esterni a finanziare la realizzazione d’eventi e l’acquisto di prodotti necessari per la propria attività. Lo sport, a tutti i livelli, esige sempre di più capacità gestionale, crescita culturale e formativa di chi lo pratica, ma, soprattutto, di chi decide di farlo diventare la propria attività professionale investendo o semplicemente gestendo strutture d’erogazione di servizi sportivi. I principali mezzi a disposizione delle società e degli enti che operano nel settore dilettantistico per il reperimento di fonti finanziarie, aggiuntive a quelle tipiche, fondamentalmente sono:
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LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE NELLO SPORT (1^ parte)
Quando si parla di responsabilità ci si riferisce, solitamente, a quel procedimento di verifica della liceità di un comportamento che porta alla comminatoria di sanzioni (civili o penali) nel caso in cui si accerti la violazione di norme giuridiche primarie dell’ordinamento statale. In ambito sportivo, il tema presenta da subito un carattere peculiare perché esistono due ordinamenti giuridici che regolamentano lo sport e precisamente: l’ordinamento sportivo costituito dal Coni (ed in ambito internazionale da CIO) e l’ordinamento statale. Il fenomeno sportivo interessa, infatti, oltre che l’ordinamento giuridico nazionale, anche un ordinamento giuridico settoriale a formazione spontanea, teso al perseguimento di un fine particolare, non istituito dall’ordinamento generale statale, ma sorto spontaneamente da un gruppo sociale il quale, una volta evoluto, si è creato una propria organizzazione ed ha emanato un proprio corpo di norme. Si pone, perciò, anzitutto, il problema del rapporto esistente tra questi due ordinamenti, che viene risolto dagli interpreti ritenendo che
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QUESITO N. 237 del 25/09/2006 – utente fiscosport n.1074 – prov.di PERUGIA
Sono il Presidente di una Polisportiva che ha appena letto la circolare n.13 del 7/8/2006 dell'Enpals. La lettura non è di facile interpretazione, ma mi pare di capire che rischia di mettere in seria difficoltà i comportamenti adottati fino ad ora nei confronti dei tecnici da parte di noi dirigenti, e consentiti dalle norme legislative. I miei quesiti: L'Enpals mette come margine dei compensi i 4.500 Euro, in questo caso l'importo previdenziale che andrebbe versato, scatta dopo questa somma? E quali sono le aliquote previste? Il regresso, da che data parte, quali sono le aliquote e su che ammontare calcolarle? Es. Percepito 6000 Euro, facciamo 6000 - 4500? Ultima considerazione, come va analizzata la posizione del soggetto istruttore (professionista?) e la circolare Enpals, pone incerta anche la posizione degli istruttoti nei confronti dell'Irap, Irpef ecc...? Spero di essere stato abbastanza chiaro nell'esplicare il quesito... o forse i miei dubbi. Nel ringraziarvi per l'attenzione, invio cordiali saluti. risposta a cura del Dott. Giuliano Sinibaldi, Consulente Regionale Fiscosport Marche Gent.mo Utente Fiscosport, cerco di rispondere sinteticamente ai suoi quesiti, in verità piuttosto complessi, segnalandoLe sin d'ora che tutte le questioni da Lei sollevate saranno oggetto di trattazione nel corso del mio intervento al Convegno nazionale Fiscosport che si terrà ad Alassio il 15/10 p.v. In quella sede verrà distribuito ai partecipanti il materiale, contenente gli atti del convegno, nel quale potrà trovare un'ampia relazione che, credo, dovrebbe offrire tutte le risposte alle sue domande. Per gli utenti fiscosport non presenti al convegno, il materiale potrà essere visionato sul sito www.fiscosport.it . cliccare qui a fianco per visualizzare la risposta al quesito:
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LA COMUNICAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI E GLI EVENTUALI RIFLESSI SULLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE a cura della Dott.ssa Aurelia Isoardi, ora Consulente Provinciale Fiscosport Cuneo.
Con il DL 223/2006, convertito con la legge 248/2006, è stato reintrodotto un vecchio obbligo per i titolari di partita IVA. Già con riferimento al periodo d’imposta 2006, infatti, tutti i soggetti titolari di partita Iva dovranno inviare obbligatoriamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l’elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori). Questo obbligo coinvolge quindi tutte le associazioni sportive che abbiano richiesto, oltre al codice fiscale, anche la partita IVA, dunque in pratica quasi tutte le associazioni. Diventa quindi importante
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