Home 2008
Newsletter > edizione : 17/2008
articolo consultabile liberamente
RESPONSABILITA’ CIVILE NELLO SPORT – Responsabilità dell’organizzatore di un evento, del giudice arbitro e della F.I.S.I. – Gara di discesa libera di sci – Corte di Cassazione 28.02.2000 n.2220.
Il tema della responsabilità civile dell’organizzatore di un evento sportivo ed in particolare di una gara di discesa libera di sci è stato esaminato dalla Suprema Corte nella sentenza 28.02.2000 n.2220.
articolo consultabile liberamente
RESPONSABILITA’ CIVILE NELLO SPORT – ORGANIZZATORE DI UN EVENTO SPORTIVO – Responsabilità della società di tennis per la manutenzione del campo di gioco – Corte di Cassazione Sez. III civ. 28.10.1995 n.11264.
La responsabilità per la cattiva manutenzione del campo di tennis è stato il tema affrontato dalla sentenza della Cassazione, che si segnala.
articolo consultabile liberamente
I CORSI DIDATTICI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.382/E del 14 ottobre 2008, interviene a confermare l’assoggettamento ad Iva dei corsi didattici sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche. Una richiesta di interpello aveva sollevato la questione dell’applicabilità dell’esenzione dall’Iva, ai corsi didattici sportivi effettuati da un’associazione o società sportiva dilettantistica affiliata ad un ente di promozione sportiva, in quanto (questi ultimi) "associazioni di diritto privato poste sotto la vigilanza ed il controllo del CONI ……… ente di diritto pubblico" . Un passo indietro per capire il motivo dell’interpello. L’art.10 del DPR 633/72 (Legge Iva), regolamentando le operazioni esenti dall’imposta, al punto 20) indica … " le prestazioni ….. didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS ……." . Quindi sembra scontato che
articolo consultabile liberamente
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VENEZIA ( http://www.formazionetriveneto.com/ODCECVE/ )
L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia ha riconosciuto il 5° Meeting dei consulenti Fiscosport ed il Convegno Nazionale Fiscosport valido ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi professionali. Si ricorda che la partecipazione è gratuita (previa iscrizione da effettuarsi direttamente sul Portale per la Formazione Professionale Continua degli Ordini delle Tre Venezie ). Gli iscritti agli altri ordini CNDCEC d'Italia sono, invece, invitati ad effettuare la prenotazione direttamente sul sito Fiscosport (apposito campo nelle seguenti news). Si allega circolare prot. n. 3548/20087AG del 13/10/2008 a firma del Consigliere resp. Comm. Formazione - Dott.ssa Giovanna Ciriotto - ODCEC Venezia.
articolo consultabile liberamente
SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT DEL CONI VENETO: l’iscrizione al 5° Meeting e Convegno Nazionale Fiscosport
Ad integrazione del Comunicato del CONI Veneto, precisiamo che il Meeting dei Consulenti è aperto a tutti i Consulenti e agli Addetti ai lavori (ogni argomento viene esposto da un Consulente Fiscosport e il dibattito viene aperto ai presenti) mentre il Convegno Nazionale Fiscosport è dedicato ai Presidenti, Dirigenti e Consulenti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche (maggiormente indicato a coloro che non sono ancora ben addentro alle problematiche fiscali sportive per assistere ad un dibattito su tematiche ancora aperte). In ogni caso, la partecipazione ad entrambi è completamente gratuita (Hotel Russott - Venezia San Giuliano). - MEETING - VENERDI' 24/10/2008 dalle 15.30 alle 19.30: Sala Dogi 1 - Hotel Russott - Venezia - CONVEGNO - SABATO 25/10/2008 dalle 9.00 alle 13.30: Sala Dogi 1 - Hotel Russott - Venezia è richiesta la prenotazione on-line [obbligatoria] (riservata agli utenti abilitati ai Servizi Fiscosport direttamente o tramite un C.R. o C.P. CONI o una Fsn/Dsa/Eps aderente al progetto Fiscosport 2007/2009 - le società/associazioni sportive dilettantistiche della regione Veneto - iscritte al registro CONI - che non sono ancora registrate possono effettuare la registrazione gratuita che li abilita anche a ricevere le newsletters quindicinali con il logo del C.R. CONI Veneto - alla registrazione deve seguire la prenotazione on-line per il convegno o la prenotazione diretta per il meeting) N.B.: E' possibile, altresì, prenotare un argomento di discussione per il meeting: quelli più interessanti verranno scelti dai relatori Fiscosport (in aggiunta agli argomenti già programmati).
articolo riservato agli abbonati
LA RESPONSABILITA’ CIVILE NELLO SPORT – Accettazione del rischio consentito – Responsabilità della società organizzatrice di una gara di sci – Responsabilità degli addetti allo svolgimento della Gara – Esclusione – Corte di Cassazione Sez. III civ. 27.10.
La sentenza 27.10.2005 n.20908 è di particolare interesse poichè riguarda il complesso tema della responsabilità civile della società sportiva nel caso di un sinistro occorso durante lo svolgimento di una regolamentare gara di sci ad un guardiaporte, che era stato investito e colpito al volto da un concorrente, uscito di pista a grande velocità. La Suprema Corte si sofferma, in particolare, ad esaminare la questione della possibilità di ritenere responsabile la società organizzatrice dell'evento sportivo, in considerazione della concomitante presenza di tre diverse circostanze: i) l'identità del soggetto leso (che non era un atleta, bensì un guardiaporte); ii) la correttezza della condotta dello sciatore (che non era stata anomala, ed in alcun modo contraria alle regole proprie dello sport esercitato, né alle regole del neminem laedere); iii) la pericolosità della collocazione del guardiaporte (che era posto nel luogo d'arresto di uno sciatore fuoriuscito ordinariamente dal tracciato). Anzitutto, quindi, la Corte ha ritenuto che " (omissis)...l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in gara ma tutti quelli (come gli arbitri, i guardalinee, i guardaporte, i meccanici, i tecnici, ecc.) che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara, per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati. Sicché, i danni da essi eventualmente sofferti ad opera di un competitore, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi ed è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi; accertamento affidato alla valutazione del Giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. " Ritenendo, poi, che il concorrente non avesse tenuto una condotta anomala e che lo sbandamento rientrasse nel rischio tipico ed ordinario dello slalom gigante, tenendo altresì conto che il guardiaporte, al fine di compiere l'attività demandatagli, è libero di scegliere la postazione che ritiene opportuna, la Suprema Corte conclude escludendo la responsabilità del Club organizzatore e dell'atleta per i danni alla persona subiti dal guardiaporte. Di seguito si riporta uno stralcio della sentenza tratta da lex24.sole24ore.com
Ultimi articoli
Le più importanti scadenze fiscali entro il 31 marzo 2025
Di seguito gli adempimenti più importanti con scadenza entro il 31 marzo 2025. Altre scadenze sul sito dell'Agenzia delle Entrate: in particolare per le associazioni senza Partita IVA (categoria G) e per le associazioni con Partita IVA (categoria E)