Redazione Fiscosport
0 POSTS
0 COMMENTS
La Redazione coordina le pubblicazioni sul sito dei Consulenti Fiscosport, un network di professionisti esperti in materie giuridico-fiscali di interesse per il mondo sportive e per il Enti del Terzo settore (network di cui fanno parte dottori e ragionieri commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, professori universitari, consulenti CONI). Alla Redazione compete anche la predisposizione della newsletter quindicinale inoltrata a chi si registra dal nostro sito: articoli di attualità e approfondimento, risposte ai quesiti, pubblicazione di sentenze e circolari ministeriali, guide e vademecum per il Consulente e/o Dirigente della società o associazione sportiva dilettantistica alle prese con le problematiche fiscali.
articolo consultabile liberamente
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI SPORTIVI DILETTANTI: EMANATO IL DECRETO
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 296 del 20 dicembre, il d.p.c.m. del 3 novembre 2010 in materia di "Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti". Il provvedimento obbliga le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, ad assicurare i propri tesserati (atleti, tecnici e dirigenti) per eventuali infortuni occorsi durante e a causa dello svolgimento delle attivita' sportive. In attesa di un prossimo approfondimento sul tema, pubblichiamo il testo integrale del decreto.
articolo consultabile liberamente
Legge 16 dicembre 1991, n. 398 – Disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche – pubblicata in Gazzetta Ufficiale , 17 dicembre 1991, n. 295
Legge 16 dicembre 1991, n. 398 - Disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche - pubblicata in Gazzetta Ufficiale , 17 dicembre 1991, n. 295 Si riporta di seguito il testo della legge in oggetto, aggiornato con le successive modificazioni (v. Nota)
articolo riservato agli abbonati
La 2^ ed ultima parte della relazione del Rag. Pietro Canta ai convegni di Zelarino (VE), Monza e Imperia
LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE La normativa fiscale applicabile alle sponsorizzazioni è quella ordinaria, sia ai fini Iva che a fini Ires, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 1, legge n. 398 del 16/12/1991, il particolare regime (opzionale) per le associazioni sportive dilettantistiche, che prevede per le sponsorizzazioni una detrazione forfettaria a fini Iva del 10%, mentre per le prestazioni pubblicitarie l’abbattimento è del 50% (1/3 per i diritti televisivi). E’ opportuno precisare la differenza tra pubblicità e sponsorizzazione sulla base di quanto affermato da un consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 428 e 429 del 19 gennaio 1996 e n. 6958 del 1° agosto 1996, sia pure in relazione all’imposta sugli spettacoli, oggi sostituita con la diversa imposta sugli intrattenimenti (D.Lgs. n. 60/1999).
articolo riservato agli abbonati
ALCUNI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI a margine dei convegni di Zelarino (VE), Monza e Imperia, a cura dell’Avv. Katia Scarpa, Avvocato in Milano ed esperta in legislazione sportiva
Riportiamo alcuni riferimenti giurisprudenziali che l'Avvocato Katia Scarpa, Consulente Provinciale Fiscosport Milano, ha predisposto a margine dei convegni di Zelarino e Monza, e che sono stati inseriti nella dispensa del convegno di Imperia del 4 dicembre 2010.
articolo riservato agli abbonati
Un commento alla nota del Dott. Attilio Befera, Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate ai Direttori Centrali e Regionali, a cura della Dott.ssa Patrizia Sideri, Comitato di Redazione – Fiscosport
In data 29/10/2010, il Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate, Dott. Attilio Befera, ha diramato una nota ai Direttori Centrali e Regionali, in cui viene delineato il quadro relativo ai rapporti tra contribuente sottoposto ai controlli e Amministrazione Finanziaria . Il documento rappresenta un’importante interpretazione del rapporto Amministrazione Finanziaria/contribuente, per le seguenti peculiarità : - tratta dell’atteggiamento che devono tenere i verificatori durante l’attività di controllo; - interviene in un momento in cui è particolarmente pressante l’attività di verifica nei confronti del mondo sportivo dilettantistico.
articolo consultabile liberamente
AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti: RISOLUZIONE N. 125/E del 6 dicembre 2010
Prot. n. 2010/164949 - oggetto: Chiarimenti in merito ad alcune problematiche riguardanti la presentazione del modello EAS. Variazione dei dati identificativi del rappresentante legale o dell'ente.
articolo riservato agli abbonati
30 NOVEMBRE 2010 : LE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ALLE PRESE CON GLI ACCONTI D’IMPOSTA (organismi con esercizio coincidente con l’anno solare), a cura del Rag. Pietro Canta, Consulente Regionale Fiscosport Liguria – Imperia e Genov
Tutti i contribuenti che presentano il modello UNICO, tra cui le società ed associazioni sportive dilettantistiche titolari di redditi di capitale, fondiari, diversi o possessori di partita Iva, sono chiamati a calcolare, oltre alle imposte afferenti alla dichiarazione, gli acconti delle imposte Ires ed Irap relative all'anno corrente. Il primo acconto va versato nella misura del 40% entro il termine previsto per il pagamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi, ovvero entro il 16/06 (in unica soluzione, oppure a rate) per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare (salvo possibilità di pagamento entro il 16/07 - in unica soluzione, oppure a rate), mentre il restante 60% viene liquidato entro il termine dell'11.mo mese dell'esercizio, ovvero entro il 30/11 per i contribuenti con l'esercizio coincidente con l'anno solare. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche con esercizio coincidente con l'anno solare (1/1 - 31/12) sono pertanto alle prese con una scadenza importante ed imminente: il versamento del 2° acconto Ires e/o Irap entro il 30 NOVEMBRE 2010
articolo riservato agli abbonati
La seconda parte della relazione dell’Avv. Katia Scarpa (Avvocato in Milano) al corso della Scuola Regionale dello Sport – C.R. CONI Veneto – sabato 23 ottobre 2010 a Zelarino/Mestre (VE): LA NORMATIVA CIVILISTICA ED ISTITUZIONALE: Come far
Questioni interpretative: l’assenza dello scopo di lucro e la natura delle società di capitali sportive dilettantistiche. Approfondendo ora il problema del necessario coordinamento tra le disposizioni del codice civile in tema di società di capitali (che impongono quale causa essenziale del contratto di società , lo scopo lucrativo) e quelle fiscali (che prevedono l’obbligo di inserire nello statuto e/o nell’atto costitutivo della società l’ assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette ), occorre anzitutto evidenziare che dalle disposizioni del codice civile relative alle associazioni ed alle società collocate nel libro I e nel libro V c.c. emerge che si tratta sempre di una collettività avente rilevanza esterna:
articolo riservato agli abbonati
QUESITO N. 535 del 26/11/2010 – utente fiscosport n.16456 – prov.di VENEZIA
Buon giorno ho partecipato con interesse al convegno di Zelarino, purtroppo al tempo non ero a conoscenza di alcune cose che ci hanno portato a scrivervi. Noi siamo un gruppo sportivo nato nell’1989 che comprendeva ciclismo e pallavolo; nel corso degli anni è rimasta solo la pallavolo. Nel 2001 il direttivo dell’epoca ha deciso di diventare una Onlus, all’epoca eravamo affiliati sia alla FIPAV che al CSI. Ora le cose sono maturate e non possiamo far altro che diventare una Associazione Sportiva Dilettantistica per gestire al meglio le nostre risorse. E qui vengono i problemi: Vorremmo fare il passaggio da Onlus ad Associazione Sportiva Dilettantistica senza chiudere la nostra posizione societaria, mantenendo titoli e soprattutto i tesserati. E’ possibile? Inoltre non risultiamo registrati al CONI, chi di dovere nel 2005 non si è preoccupato di fare la registrazione. Non capiamo se prima di fare il passaggio ad Associazione Sportiva Dilettantistica dobbiamo registrarci e se dobbiamo sistemare situazione con il fisco. risposta a cura del Rag. Pietro Canta, relatore al convegno di Zelarino/Mestre (VE) del 23/10/2010
articolo riservato agli abbonati
La prima parte della relazione dell’Avv. Katia Scarpa (Avvocato in Milano) al corso della Scuola Regionale dello Sport – C.R. CONI Veneto – sabato 23 ottobre 2010 a Zelarino/Mestre (VE): LA NORMATIVA CIVILISTICA ED ISTITUZIONALE: Come fare per e
1. La disciplina normativa nella costituzione di un ente sportivo dilettantistico. Generalmente gli enti sportivi dilettantistici sono costituiti nella forma di associazioni non riconosciute e sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile (artt.36 e ss.). Con la legge n.398/1991 e l'art.90 della legge n.289/2002, però, il legislatore ha espressamente previsto che gli enti sportivi dilettantistici possono usufruire di un trattamento tributario privilegiato qualora nella fase costitutiva rispettino particolari condizioni e precisamente: 1) la forma giuridica dev'essere quella di "associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt.36 e ss. del codice civile; associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.02.2000 n.361" ovvero "società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro..." ; 2) l' atto costitutivo dev'essere redatto per iscritto e deve contenere l'indicazione espressa della sede legale. 3) Nello statuto devono essere espressamente previsiti:
Ultimi articoli
Il rilascio del DURC e i casi di esonero
In passato le a.s.d., dovendo produrre il DURC qualora richiesto da un ente pubblico, rilasciavano dichiarazione di non esserne soggette in quanto aziende senza dipendenti. Con il nuovo lavoro sportivo per una a.s.d. iscritta al RAS, con compensi erogati a collaboratori sportivi inferiori a 15.000 € ma superiori a 5.000 ai fini INPS non potrà più rilasciarsi tale dichiarazione e si dovrà richiedere il DURC? Se invece i compensi erogati ai vari istruttori sono tutti sotto la soglia dei 5mila euro, si può produrre comunicazione di non essere soggetti al DURC?