Sono validi i modelli “EAS” presentati prima del 29 dicembre 2010 anche se tardivamente rispetto alla scadenza originaria del 31/12/2009 ovvero dei 60 gg. dalla data di costituzione dell’ente. E’ inoltre riaperto al 31/03/2011 il termine per la presentazione del modello “EAS” da parte di quegli enti che non hanno adempiuto a tale obbligo nei termini ordinari. Il c.d. Decreto “Milleproroghe” ha prorogato al 31/3/2011 il termine per la presentazione del “primo” mod. EAS da parte degli enti non commerciali ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali ex art. 148 T.U.I.R in materie di imposte dirette e art. 4, 4° comma d.p.r. 633/1972 in materia di IVA Si tratta, nella sostanza, della c.d. “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici incassati da soci, associati, partecipanti e tesserati (le c.d. “quote di frequenza”) In particolare la proroga interessa tutti gli enti per i quali i 60 giorni dalla costituzione sono già scaduti al 31/3/2011. Si ricorda, inoltre, che entro il 31/3/2011 gli enti che hanno già presentato il mod. EAS devono comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2010 nei dati precedentemente comunicati. Tale nuova comunicazione non è comunque richiesta, oltre che in particolari ipotesi espressamente previste, anche qualora le variazioni riguardino il “rappresentante legale” e i “dati relativi all’ente”, già comunicati all’Agenzia delle Entrate.
Sono validi i modelli “EAS” presentati prima del 29 dicembre 2010 anche se tardivamente rispetto alla scadenza originaria del 31/12/2009 ovvero dei 60 gg. dalla data di costituzione dell’ente. E’ inoltre riaperto al 31/03/2011 il termine per la presentazione del modello “EAS” da parte di quegli enti che non hanno adempiuto a tale obbligo nei termini ordinari. Il c.d. Decreto “Milleproroghe” ha prorogato al 31/3/2011 il termine per la presentazione del “primo” mod. EAS da parte degli enti non commerciali ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali ex art. 148 T.U.I.R in materie di imposte dirette e art. 4, 4° comma d.p.r. 633/1972 in materia di IVA Si tratta, nella sostanza, della c.d. “decommercializzazione” dei corrispettivi specifici incassati da soci, associati, partecipanti e tesserati (le c.d. “quote di frequenza”) In particolare la proroga interessa tutti gli enti per i quali i 60 giorni dalla costituzione sono già scaduti al 31/3/2011. Si ricorda, inoltre, che entro il 31/3/2011 gli enti che hanno già presentato il mod. EAS devono comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2010 nei dati precedentemente comunicati. Tale nuova comunicazione non è comunque richiesta, oltre che in particolari ipotesi espressamente previste, anche qualora le variazioni riguardino il “rappresentante legale” e i “dati relativi all’ente”, già comunicati all’Agenzia delle Entrate.
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