Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione per accedere al beneficio del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2012 (anno d’imposta 2011).
Come è noto gli elenchi riguardano, oltre agli enti del Volontariato, della ricerca scientifica e Università e della Ricerca Sanitaria, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.
L’elenco in pdf comprendente le associazioni sportive dilettantistiche, quali individuate dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, può essere scaricato direttamente al link del sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre, in generale, la consultazione delle liste è resa più agevole dalla presenza di un motore di ricerca.
Si rammenta che l’elenco è suscettibile di aggiornamento: scade il 31 maggio, infatti, il termine – già fissato al 21 maggio e prorogato al 31 dal d.p.c.m. 20/04/2012, pubblicato in G.U. n. 98 del 27/04/2012 – per chiedere la rettifica di eventuali errori relativi all’anagrafica.
A proposito dei termini in materia di 5 per mille: ricordiamo anzitutto che a partire dall’anno finanziario 2012, possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille anche le a.s.d. che abbiamo presentato le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 1° ottobre 2012, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro (attraverso il modello F24 con il codice tributo 8115), purchè i requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio siano posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda: v. sul punto il contributo di Giuliano Sinibaldi in Questa Newsletter.
Accenniamo poi – ma lo ricorderemo nuovamente a tempo debito – al termine del 2 luglio, data entro la quale il legale rappresentante della a.s.d. deve redigere – e inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno alla struttura del CONI territorialmente competente – una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco.
Per maggiori informazioni rinviamo infine ai contributi di Gianpaolo Concari in Newsletter Fiscosport n. 9/2012 del 3 aprile 2012 e in Newsletter Fiscosport n. 7/2012 del 5 aprile 2012.